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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13174/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La professionista aveva proposto opposizione avverso la richiesta di pagamento formulata dall’INPS, sostenendo di non dover essere iscritta alla Gestione separata con riferimento all’anno 2010 e di non dover versare il relativo contributo. La Corte d’appello aveva invece accolto l’appello dell’INPS, ritenendo sussistente l’obbligo contributivo e non maturata la prescrizione, perché la diffida del 22 giugno 2016, ricevuta il 1 luglio 2016, avrebbe interrotto il termine quinquennale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995 e dell’art. 18 L. 111/2011, sostenendo che, essendo iscritta all’albo e alla Cassa forense e avendo versato il contributo integrativo, non fosse tenuta all’iscrizione alla Gestione separata; 2) violazione dell’art. 2935 c.c., perché il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla scadenza del pagamento del contributo, tenendo conto anche del differimento stabilito dal D.P.C.M. applicabile; 3) in subordine, illegittimità delle sanzioni civili e degli interessi, alla luce dell’incertezza interpretativa e della successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022, nonché erronea quantificazione della sanzione oltre i limiti di legge.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendo infondate le censure sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e sulla prescrizione. Ha però accolto, nei limiti indicati in motivazione, il terzo motivo, in relazione alle sole sanzioni civili, per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, nella parte in cui non escludeva le sanzioni per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per annualità anteriori alla sua entrata in vigore. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente a tale profilo e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi relativi all’anno 2010. Spese compensate per l’intero processo.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    il versamento contributivo rilevante per escludere l’iscrizione alla Gestione separata è solo quello idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale; gli avvocati che versano il solo contributo integrativo alla Cassa forense, senza posizione previdenziale a loro beneficio, restano iscritti alla Gestione separata se svolgono attività professionale rilevante

  • art. 18 L. n. 111/2011

    ha recepito un precetto già desumibile dall’art. 2, comma 26, L. 335/1995; per la Corte costituzionale, doveva comunque tener conto dell’affidamento maturato nella precedente lettura della disciplina

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997

    consente al D.P.C.M. di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi

  • D.P.C.M. 12/5/2011

    ha differito il termine di versamento dei contributi al 6 luglio 2011, incidendo sul dies a quo della prescrizione

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendo fermo il dispositivo se il risultato è conforme a diritto

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    richiamato dalla ricorrente quale limite alla quantificazione delle sanzioni civili

  • art. 136, primo comma, Cost.

    la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale

  • sentenza Corte cost. n. 104/2022

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all’albo, ma non iscritti obbligatoriamente alla Cassa forense e privi di una copertura previdenziale derivante dai versamenti effettuati, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS se svolgono attività professionale abituale, anche se non esclusiva.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento; se tale termine è stato differito da una fonte normativa regolamentare validamente operante, il dies a quo va individuato nella nuova scadenza.
  • La soglia reddituale prevista per i lavoratori autonomi occasionali non costituisce una generale fascia di esenzione contributiva, ma soltanto un indice utile per verificare l’abitualità o meno dell’attività svolta.
  • Quando una censura investe la prescrizione per un profilo di sospensione, resta controversa l’intera fattispecie prescrizionale e il giudice di legittimità può valutare anche d’ufficio il dies a quo se ciò è logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sanzionatoria impedisce l’applicazione delle sanzioni civili nei giudizi ancora sub iudice relativi a periodi anteriori, salvo che il rapporto sia ormai coperto da giudicato o definitivamente esaurito.
  • La correzione della motivazione è possibile quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, pur essendo errato il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

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