Cassazione Civile, Sentenza n. 2200/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di appello, aveva rideterminato e in parte annullato le rettifiche operate dall'Amministrazione relative agli anni d'imposta 2003-2006, contestando in particolare la non applicabilità dell'art.108 TUIR e la corretta ammortizzazione in cinque anni del valore di avviamento attribuito al ramo d'azienda "Fashion s.r.l."; la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 103, 108 e 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art.360 c.p.c., n.3
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia improcedibile per ragioni di rito: l'Agenzia aveva dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notifica della sentenza ma non ha depositato, entro il termine previsto dall'art.369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica; inoltre il ricorso è stato notificato oltre i termini, risultando comunque decorso un arco temporale superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Non essendovi prova che la relata fosse nella disponibilità del giudice (neppure prodotta dalla controparte) e non ricorrendo ipotesi esimenti, la Corte ha applicato la sanzione dell'improcedibilità senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (quali l'applicabilità dell'art.108 TUIR e la correttezza dell'ammortamento in cinque anni). Non pronuncia sulle spese per mancata difesa delle intimate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art.103
Citato nell'impugnazione quale norma rilevante per la determinazione fiscale del reddito d'impresa; non esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art.108
La C.T.R. aveva ritenuto che, anche applicando l'art.108, l'ammortamento in cinque anni delle spese conseguenti all'acquisto del ramo d'azienda fosse corretto; tale valutazione non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione a causa della improcedibilità del ricorso
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art.109
Richiamato a corredo delle censure dell'Amministrazione; non è stato oggetto di valutazione di merito nella decisione di cassazione
codice di procedura civile - art.360, comma 1, n.3
art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
Richiamato quale mezzo di impugnazione per la censura sulla decisione di merito; la Corte ha però dichiarato il ricorso improcedibile per questioni formali prima di valutare la fondatezza della censura ex art.360
codice di procedura civile - art.325
Rilevante per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza; la Corte ha richiamato il decorso dei termini quale elemento della improcedibilità
codice di procedura civile - art.369, comma 2, n.2 e art.369, primo comma
Stabilisce l'onere del ricorrente di depositare copia della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione ha determinato l'improcedibilità del ricorso
codice di procedura civile - art.370, comma 3
Rilevante per i termini e la possibilità che la controparte produca documenti; nella fattispecie la relata non è stata prodotta dalla controparte entro il termine e quindi non è venuta a disposizione del giudice
Norma contabile invocata dalla società per giustificare l'ammortamento quinquennale delle spese pluriennali; la C.T.R. aveva ritenuto congruo l'operato della società in base a tale principio
Massime di principio
- Se in cassazione si dichiara di aver ricevuto la notifica di una sentenza, è obbligatorio depositare con il ricorso la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso salvo che la relata sia comunque disponibile nel fascicolo perché prodotta dalla controparte o acquisita d'ufficio.
- I termini brevi di impugnazione decorrono dalla notificazione o dalla pubblicazione come previsto dagli artt. 325 e 369 c.p.c.; la notifica tardiva o la mancata prova della notifica espongono al rischio di inammissibilità/improcedibilità.
- La sanzione dell'improcedibilità è applicata d'ufficio dalla Corte ove manchi la prova della notificazione richiesta; le eccezioni (es. relata disponibile nel fascicolo) devono concretamente verificarsi per evitare la sanzione.
- In ordine al merito tributario, l'ammortamento di costi pluriennali (es. valore di avviamento di un ramo d'azienda) deve essere valutato sia alla luce delle regole civilistiche (art.2426 c.c.) sia della disciplina fiscale (art.108 TUIR); in casi simili va verificata la correttezza del piano di ammortamento e la pertinenza della norma fiscale invocata.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è buona prassi verificare che tutta la documentazione probatoria relativa alle notifiche sia prodotta o che la controparte possa produrla, oppure attivare l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio per acquisire la relata, onde evitare l'improcedibilità per motivi formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2115/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2116/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2119/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2120/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2124/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2126/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →