Cassazione Penale, Sentenza n. 10395/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per violazione della sorveglianza speciale (art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011): 1) mancata assunzione di una prova decisiva (la difesa aveva chiesto l'esame del padre dell'imputato come teste a prova contraria, non escusso in quanto ritenuto irrilevante); 2) errata applicazione della recidiva e vizio della motivazione sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della prova testimoniale la Corte ha chiarito i limiti e le condizioni della "prova contraria": pur ammettendo che una richiesta di prova contraria può essere proposta anche senza aver depositato una lista testimoniale, il ricorrente non ha specificato nel ricorso il coefficiente di decisività della prova omessa, né ha dimostrato che l'escussione del teste avrebbe potuto efficacemente scardinare il convincimento dei giudici di merito. Analogamente il motivo sulla recidiva è stato ritenuto insufficiente perché non ha confutato la motivazione dei giudici d'appello. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2
norma penale che disciplina la violazione delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; è la fattispecie per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile
codice di procedura penale - art. 468, commi 1 e 4
art. 468, co. 1 e co. 4 c.p.p.
regolamenta il deposito della lista testimoniale e la possibilità di chiedere escussioni a prova contraria; la Corte precisa che la prova contraria è ammessa anche se la parte non ha depositato lista, ma entro i limiti delle circostanze indicate nella lista avversaria
codice di procedura penale - art. 495, comma 2
riconosce il diritto dell'imputato all'ammissione di prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico; principio richiamato a sostegno dell'importanza della prova contraria
codice di procedura penale - art. 507
attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova nei limiti dell'istruttoria; menzionato come possibilità residuale quando la lista non è stata depositata
codice di procedura penale - art. 606, lett. d
art. 606, lett. d) c.p.p.
nel testo novellato richiama la mancata assunzione di prova decisiva come possibile motivo di impugnazione in cassazione, valorizzando l'obbligo di specificazione della prova omessa
codice di procedura penale - art. 616
prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
richiamata in relazione alla modifica dell'art. 606 c.p.p.; rinforza la tutela del diritto alla prova e l'ammissibilità del motivo per mancata assunzione di prova decisiva
Massime di principio
- La 'prova contraria' può essere richiesta anche in assenza di una lista testimoniale propria: l'istanza è ammissibile purché riguardi le circostanze indicate nella lista depositata dalla controparte o le stesse emergano nel corso dell'istruttoria.
- Il mancato deposito di una lista testimoniale non rende automaticamente inammissibile ogni domanda di escussione: il giudice può ammettere la prova contraria e, in casi eccezionali, disporre d'ufficio ulteriori mezzi istruttori (art. 507 c.p.p.).
- In cassazione il motivo per mancata ammissione di prova decisiva richiede l'onere di specificare il "coefficiente di decisività": bisogna indicare esattamente come e perché la prova omessa avrebbe potuto ribaltare il giudizio di merito.
- Una censura sulla recidiva o sull'applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: la mera assertività è insufficiente.
- Se il ricorso per cassazione è ritenuto inammissibile si possono applicare sanzioni economiche oltre alle spese processuali (art. 616 c.p.p. e versamento alla Cassa delle ammende).
- Strategia difensiva pratica: se si intende far valere una testimonianza a discarico è consigliabile, quando possibile, inserire il nominativo in una lista testimoniale o, quantomeno, spiegare nel ricorso per cassazione con precisione come la prova avrebbe inciso sul convincimento dei giudici.
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