Cassazione Civile, Ordinanza n. 02835/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla comunicazione, da parte della banca, della decadenza dal beneficio del termine rispetto a tre contratti di mutuo/finanziamento, per mancato pagamento di rate, ritenuta dal cliente illegittima perché, a suo dire, il saldo di un conto corrente di corrispondenza a lui intestato e gli affidamenti concessi sul medesimo rapporto avrebbero dovuto consentire la compensazione delle rate insolute ex art. 1853 c.c. Il cliente aveva chiesto l’accertamento dell’inefficacia della comunicazione di decadenza, l’accertamento del saldo attivo del conto corrente e la condanna della banca alla compensazione delle rate con tale disponibilità. Nei gradi di merito le domande erano state respinte. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2908 c.c. e 100 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato il saldo già accertato in altra sentenza e gli affidamenti accordati, nonché la violazione degli artt. 1842, 1845 e 1852 c.c. per avere escluso che gli affidamenti dovessero essere computati nella disponibilità del conto ai fini della compensazione e della legittimità della decadenza dal beneficio del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse censurato tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza d’appello: in particolare, non aveva attaccato le argomentazioni secondo cui la banca aveva comunicato la decadenza anche per un altro rapporto di conto corrente scoperto per il mancato pagamento di ulteriori rate, e secondo cui la conservazione degli affidamenti non era compatibile con la situazione di dissesto del cliente, che peraltro non aveva utilizzato gli affidamenti per estinguere la propria esposizione debitoria. Per tale ragione è stato applicato il principio di inammissibilità del ricorso che non investa tutte le ragioni autonome e sufficienti della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo come base del rito seguito in primo grado
invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità
invocato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di compensazione tra saldo del conto e rate dei mutui
dedotto come violato per il mancato uso del precedente accertamento giudiziale del saldo del conto corrente
dedotto come violato in relazione all'interesse ad agire per ottenere l'accertamento richiesto
invocato per sostenere la rilevanza delle aperture di credito nella disponibilità del conto
invocato per affermare che la disponibilità delle somme sul conto non sarebbe soggetta a condizioni ai fini dell'utilizzo e della compensazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- La contestazione della legittimità della decadenza dal beneficio del termine e della compensazione tra saldo di conto corrente e rate di finanziamento richiede di confrontarsi con tutte le basi fattuali e giuridiche della decisione di merito, non potendo il ricorrente limitarsi a colpire solo alcune delle argomentazioni decisive.
- In sede di legittimità, la violazione di norme sostanziali dedotta in astratto non è sufficiente se non investe le autonome ragioni che, secondo il giudice di merito, rendono comunque infondata o improcedibile la domanda.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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