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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11745/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di evasione continuata contestati a Tinè (fatti indicati in imputazione nelle date 7 settembre 2016 e 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017). Il motivo del ricorso è che il Tribunale non ha tenuto conto della recidiva reiterata (contestata in calce agli addebiti: "recidiva, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p."), che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, un aumento di due terzi del termine di prescrizione (anziché di un quarto), estendendo il termine massimo da sei anni a dieci anni. Il ricorso deduce violazione di legge e omessa motivazione per non aver valutato né escluso la recidiva reiterata e per non averne considerato l'effetto sul calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale, pur avendo rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, non ha valutato né escluso la recidiva reiterata espressamente contestata in imputazione. Poiché tale aggravante a effetto speciale incide sul computo della prescrizione (aumentandola fino a dieci anni quando opera l'interruzione), l'omessa considerazione costituisce vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario del Tribunale che ha emesso la sentenza.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione relativi alle pene edittali; il secondo comma dispone che l'interruzione della prescrizione, in presenza di recidiva reiterata (ex art. 99, comma 4), comporta un aumento del termine necessario a prescrivere di due terzi (anziché del quarto previsto per la recidiva comune). La Corte ha applicato questa regola per affermare che la prescrizione poteva estendersi fino a dieci anni.

  • art. 99 cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva; il quarto comma contempla la recidiva reiterata con effetto speciale che aumenta gli effetti recidivi in misura maggiore. La Corte ha ritenuto che, essendo la recidiva reiterata contestata in imputazione e non esclusa in sentenza, essa doveva essere considerata nel calcolo della prescrizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la procedura si è svolta per trattazione scritta e la requisitoria è stata presentata dal Procuratore generale.

  • Delitto di evasione (pena massima 3 anni)

    Il reato di evasione, avendo pena edittale massima di tre anni, ha termine ordinario di prescrizione di sei anni; la Corte ha ricordato questo parametro per spiegare come, in presenza di recidiva reiterata e di interruzione, il termine di prescrizione poteva essere elevato fino a dieci anni.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini (Rv. 283555 - 01)

    Precedente che chiarisce l'effetto della recidiva reiterata (a effetto speciale) sul calcolo della prescrizione; la Corte lo ha richiamato per sostenere che l'aggravante incide anche sul computo della prescrizione e non può essere ignorata dal giudice chiamato a verificare l'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Se in imputazione è contestata la recidiva reiterata (ex art. 99, comma 4) il giudice deve espressamente valutare e motivare tale circostanza: se la recidiva non è esclusa incide sul calcolo della prescrizione aumentando il termine di due terzi in caso di interruzione.
  • Quando si valuta l'estinzione per prescrizione occorre considerare tutte le aggravanti a effetto speciale contestate che possono influire sul decorso e sulla durata della prescrizione; l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • La determinazione del termine di prescrizione parte dalla pena edittale massima del reato; successivamente si applicano eventuali aumenti previsti da norme speciali (es. recidiva reiterata) per calcolare il termine effettivo.
  • Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione una sentenza che dichiari l'estinzione per prescrizione se ritiene che il giudice non abbia applicato correttamente norme che aumentano la prescrizione; la Cassazione può annullare con rinvio quando rileva omissioni nella motivazione.
  • In caso di procedura con trattazione scritta (art. 611 c.p.p.), le osservazioni e la requisitoria del Procuratore generale assumono rilievo centrale nella valutazione della Corte di Cassazione.

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