Cassazione Penale, Ordinanza n. 11934/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità penale per gestione abusiva di rifiuti nell'ambito di un'officina meccanica ed elettrauto abusiva. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che l'attività svolta fosse un mero hobby e non un'attività imprenditoriale, e quindi contestando la qualificazione del fatto come gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva correttamente valorizzato il carattere di imprenditorialità dell'attività svolta dall'imputato e il deposito incontrollato di rifiuti in assenza di titoli abilitativi. Ha parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su deduzioni fattuali, essendo legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi allegati o emergenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche non spettano automaticamente; richiedono elementi positivi valorizzabili, la cui assenza legittima il diniego.
La decisione richiama la configurabilità della gestione abusiva di rifiuti in presenza di attività concreta svolta senza titoli abilitativi, anche se secondaria o di fatto, purché non assolutamente occasionale.
La sentenza presuppone la rilevanza penale del deposito incontrollato e della gestione abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi svolta in assenza dei prescritti titoli.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'applicazione automatica della sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della gestione abusiva di rifiuti non assume rilievo la qualificazione soggettiva dell'agente, ma l'effettiva attività svolta in assenza dei titoli abilitativi richiesti; tale attività può essere anche di fatto o secondaria, purché non sia meramente occasionale.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto già esaminate e motivate in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice non ravvisi elementi positivi idonei a giustificarle, non essendo sufficiente la mera mancanza di dati negativi nella personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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