Sentenza n. 479/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione: - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 17 del Comune di Locri adottata il 10.12.2024, e notificata al sig. Giuseppe Morena il 18.12.2024 con la quale è stato ordinato “il rispristino dello stato dei luoghi ai sensi del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con demolizione della porzione dell’immobile” sito in Contrada Basilea (già Licino), Comune di Locri, e individuato al NCU al fg. n. 6 (doc. 1); - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi al provvedimento qui gravato, ancorché non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione della porzione di fabbricato ricadente su una particella ritenuta demaniale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Locri ha ordinato, ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una porzione di circa 44 mq del fabbricato residenziale, ritenuta realizzata sulla particella n. 43 del foglio 6, intestata al demanio dello Stato e sottoposta al regime di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 47/1985. Il fabbricato era stato oggetto di precedenti titoli edilizi e di un permesso di costruire in sanatoria del 2014. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 1 e 21-nonies l. n. 241/1990 e dell'art. 35 l. n. 47/1985, per avere il Comune disposto direttamente la demolizione senza previamente annullare in autotutela il permesso in sanatoria, senza motivare sull'interesse pubblico, sul tempo trascorso e sull'affidamento maturato; difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione; violazione degli artt. 35 d.P.R. n. 380/2001 e 32 l. n. 47/1985, per omessa verifica dell'attuale natura demaniale dell'area e per la prospettata sdemanializzazione tacita e usucapione; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e sproporzione della sanzione; violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo l'impossibilità tecnica di demolire la porzione senza compromettere la stabilità dell'intero edificio e chiedendo la fiscalizzazione dell'abuso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il vizio assorbente consistente nella mancata previa adozione di un espresso e autonomo provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria del 2014. L'ordinanza di ripristino era stata adottata direttamente, sul presupposto dell'illegittimità del titolo edilizio, ma senza ritirare formalmente il titolo e senza svolgere il procedimento di autotutela con le garanzie motivazionali previste dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il giudice ha precisato che la verifica della non sanabilità o non conformità delle opere già sanate non può essere incorporata nell'ingiunzione di demolizione, la quale avrebbe dovuto indicare autonomamente il tempo trascorso, l'interesse pubblico prevalente e gli interessi dei destinatari. La motivazione dell'ordinanza, limitata all'affermazione del contrasto parziale delle opere con la normativa urbanistico-edilizia, non consentiva neppure di configurare un annullamento implicito del titolo. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'ordinanza è stata annullata; il Comune di Locri è stato condannato alle spese in favore dei ricorrenti per euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato se versato. Le spese sono state compensate nei confronti dell'Agenzia del Demanio e dichiarate irripetibili nei confronti della Città Metropolitana non costituita.
Norme richiamate
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio favorevole richiede un autonomo ed espresso esercizio del potere di autotutela, con motivazione sul tempo trascorso, sull'interesse pubblico concreto e attuale e sulla ponderazione degli interessi dei destinatari.
La demolizione di opere realizzate su suoli demaniali o appartenenti allo Stato presuppone il rispetto del quadro legale applicabile, ma non può essere direttamente ingiunta quando le opere risultino coperte da un titolo edilizio in sanatoria non previamente ritirato.
La disciplina del condono per opere realizzate su aree dello Stato o di enti pubblici è richiamata nel provvedimento comunale, ma la sua eventuale violazione deve essere fatta valere mediante il previo ritiro del titolo edilizio rilasciato.
La disposizione sulla fiscalizzazione dell'abuso è stata dedotta dai ricorrenti, ma non esaminata dal giudice poiché assorbita dall'accoglimento della censura relativa alla mancata autotutela.
L'opposizione dell'amministrazione al ricorso straordinario ha determinato la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende reprimere opere edilizie coperte da un titolo edilizio previamente rilasciato, anche se ritenuto illegittimo, deve previamente adottare un espresso e autonomo provvedimento di annullamento d'ufficio del titolo; non può sostituire tale atto con la sola ordinanza di demolizione o di ripristino.
- L'ordinanza di demolizione non può incorporare implicitamente l'annullamento del titolo edilizio favorevole, perché il ritiro del titolo richiede uno specifico procedimento di autotutela e una motivazione distinta.
- Nel valutare l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio consolidato, l'amministrazione deve motivare in ordine al tempo trascorso, all'interesse pubblico concreto e attuale e alla prevalenza di tale interesse sugli interessi privati e sull'affidamento del destinatario.
- L'accertamento della non conformità o della non sanabilità di opere già assistite da un titolo edilizio non consente, da solo, l'immediata demolizione: finché il titolo non sia validamente rimosso, esso continua a costituire il presupposto legittimante delle opere.
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