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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17573/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso delle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto sull'indennità di esproprio, riscossa a distanza di molti anni dall'avvio della procedura ablatoria e originariamente iscritta nel 1967. Dopo un primo contenzioso tributario, una precedente sentenza di legittimità aveva cassato con rinvio la decisione della CTR. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando il riconoscimento del diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, deducendo la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, il giudice di rinvio avrebbe fondato la decisione su una petizione di principio, limitandosi a richiamare il ritardo abnorme senza adeguata analisi e senza esplicitare il nesso con la parte pubblica. La resistente ha chiesto, inoltre, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nel giudizio di rinvio, ma tale istanza è stata ritenuta non necessaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio, richiamando il principio di economia processuale e durata ragionevole del processo. Nel merito ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: il riferimento al ritardo pluridecennale, ben oltre i termini procedimentali previsti dalla disciplina espropriativa, costituiva motivazione sufficiente e idonea a imputare all'amministrazione procedente le conseguenze dannose, secondo un criterio di causalità adeguata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese perché la parte resistente non si era costituita tempestivamente con controricorso, ma solo con un atto di mera resistenza depositato fuori termine; inoltre non ha applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità della ricorrente, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo in presenza di motivazione inesistente, apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario.

  • d.P.R. n. 327/2001

    richiamato come disciplina ablativa i cui termini procedimentali risultavano ampiamente superati nel caso concreto.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione sistematica del vizio di motivazione nel senso del "minimo costituzionale".

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per delimitare l'unica attività difensiva consentita nella camera di consiglio del giudizio di legittimità.

  • d.l. n. 168 del 2016

    richiamato per il rito camerale della Sezione ordinaria in cassazione.

  • l. n. 197 del 2016

    richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 168 del 2016 e al rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza o di maggiore approfondimento.
  • Una motivazione che colleghi in modo chiaro il ritardo abnorme dell'amministrazione procedente alla lesione lamentata è sufficiente a sorreggere la decisione, anche quando l'argomentazione sia sintetica, purché consenta di individuare la ragione decisoria e il soggetto cui è imputata la responsabilità.
  • Quando la parte intimata non si costituisce tempestivamente con controricorso e deposita solo un atto di mera resistenza o una memoria fuori termine, non può essere posta a carico del ricorrente soccombente la refusione integrale delle spese di difesa, essendo rimborsabili soltanto le eventuali attività processuali tempestivamente e validamente svolte.
  • L'integrazione del contraddittorio in cassazione può essere esclusa quando, in base al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, essa non sia necessaria alla decisione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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