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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15823/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione possessoria avente ad oggetto la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'attore; la corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione proposta dalla soccombente, ritenendo, sulla base dell'istruttoria, che fossero provati sia il possesso corrispondente alla servitù in capo all'appellato sia il ruolo della ricorrente come autrice morale dello spoglio. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la sentenza d'appello fosse solo apparente nella motivazione con riguardo al terzo e quarto motivo di appello; 2) omesso esame di fatti controversi e decisivi, contestando l'accertamento del possesso della servitù di passaggio da parte dell'altra parte; 3) falsa applicazione dell'art. 1168 c.c., censurando l'individuazione della propria responsabilità quale autrice morale dello spoglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse effettivamente esaminato e motivato sulle questioni dedotte, con argomentazione coerente e riferita alle risultanze istruttorie. Ha quindi escluso sia la motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stata altresì richiamata la regola della doppia conforme, rilevando che il ricorso non indicava differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché i controricorrenti non hanno svolto difese ulteriori in Cassazione; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare il mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La motivazione è apparente solo quando manca davvero un apparato argomentativo riconoscibile; non basta che il ricorrente la ritenga insufficiente o non condivisibile.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze, la selezione delle prove ritenute decisive e il peso attribuito al materiale istruttorio appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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