Cassazione Civile, Ordinanza n. 15823/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione possessoria avente ad oggetto la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'attore; la corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione proposta dalla soccombente, ritenendo, sulla base dell'istruttoria, che fossero provati sia il possesso corrispondente alla servitù in capo all'appellato sia il ruolo della ricorrente come autrice morale dello spoglio. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la sentenza d'appello fosse solo apparente nella motivazione con riguardo al terzo e quarto motivo di appello; 2) omesso esame di fatti controversi e decisivi, contestando l'accertamento del possesso della servitù di passaggio da parte dell'altra parte; 3) falsa applicazione dell'art. 1168 c.c., censurando l'individuazione della propria responsabilità quale autrice morale dello spoglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse effettivamente esaminato e motivato sulle questioni dedotte, con argomentazione coerente e riferita alle risultanze istruttorie. Ha quindi escluso sia la motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stata altresì richiamata la regola della doppia conforme, rilevando che il ricorso non indicava differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché i controricorrenti non hanno svolto difese ulteriori in Cassazione; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la denuncia di violazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e non apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione; non è stata ravvisata alcuna violazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di deposito e specificazione del ricorso per cassazione
in presenza di doppia conforme, per dedurre il vizio di cui all'art. 360 n. 5 occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
lo scrutinio impone una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il filtro di ammissibilità
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione dello spoglio possessoriamente rilevante
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare il mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
- La motivazione è apparente solo quando manca davvero un apparato argomentativo riconoscibile; non basta che il ricorrente la ritenga insufficiente o non condivisibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze, la selezione delle prove ritenute decisive e il peso attribuito al materiale istruttorio appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e coerente.
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