Cassazione Civile, Ordinanza n. 31513/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di studio professionale, adibito alle mansioni di "presentatore" addetto alla cassa cambiaria, al quale era stato contestato di essersi appropriato indebitamente di somme incassate dai clienti e destinate a istituti di credito. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto legittimo; la Corte d'appello, invece, ha dichiarato illegittimo il recesso per genericità della contestazione disciplinare e ha accolto anche la domanda economica del lavoratore per differenze retributive e TFR, escludendo la fondatezza del controcredito opposto in compensazione dalla datrice di lavoro. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 7 St. lav. e dell'art. 2 L. n. 604/1966 per errata applicazione dei principi sulla specificità della contestazione disciplinare; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 324, 329 e 434 c.p.c. per asserito travalicamento del devolutum e del giudicato interno, sostenendo che la sentenza di primo grado sulla confessione stragiudiziale non fosse stata impugnata; 3) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., 246, 115 e 116 c.p.c. per mancato riconoscimento degli effetti di una pretesa confessione stragiudiziale resa dal lavoratore a due colleghi; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi all'appropriazione e alle modalità dell'illecito; 5) nullità della sentenza e violazione dell'art. 437 c.p.c. per l'utilizzo in appello di un documento contenente dichiarazioni rese nel processo penale dal notaio, senza esaminare le eccezioni sollevate sulla sua utilizzabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la contestazione disciplinare era stata correttamente ritenuta generica perché priva di indicazioni essenziali (luogo, data, modalità della condotta ed entità delle somme), che non vi era violazione del giudicato interno poiché l'appello del lavoratore investiva globalmente l'accertamento probatorio sul fatto addebitato, e che la Corte territoriale aveva distinto correttamente tra confessione e prova della confessione, valutando in modo non sindacabile l'inattendibilità dei testi e l'insufficienza del materiale istruttorio. Ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto, sotto la veste dell'art. 360 n. 5 c.p.c., a una mera rilettura del merito probatorio. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando anche che il documento con le dichiarazioni penali era successivo alla proposizione dell'appello e che non erano state adeguatamente trascritte le eccezioni asseritamente formulate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere specifica e porre il lavoratore in condizione di approntare un'immediata difesa; la verifica della specificità è questione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità o incongruità della motivazione.
art. 2 L. n. 604/1966
Il licenziamento disciplinare richiede una contestazione idonea a consentire la difesa del lavoratore; una contestazione priva di indicazioni essenziali sul fatto addebitato è generica e illegittima.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione un capo non impugnato, ma nel caso concreto l'appello investiva anche la ricostruzione del fatto e la pretesa confessione non era rimasta intangibile.
art. 112 c.p.c.
Non vi è extrapetizione se il giudice di appello riesamina il fatto storico e la prova nei limiti devoluti dall'impugnazione.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno si forma solo sui capi non specificamente censurati; qui non era maturato sul punto della pretesa confessione stragiudiziale.
art. 329, ultimo comma, c.p.c.
La mancata impugnazione di una parte della decisione non preclude il riesame dei punti comunque devoluti con le censure proposte.
art. 434 c.p.c.
Nel rito del lavoro l'appello delimita il devolutum; tuttavia il motivo d'appello del lavoratore era sufficientemente ampio da consentire il riesame della prova della confessione e dell'accertamento del fatto.
art. 2733 c.c.
La Corte ha escluso che vi fosse prova di una confessione con efficacia vincolante nel caso concreto.
art. 2735 c.c.
comma primo; comma secondo
Si distingue tra efficacia della confessione stragiudiziale e prova della confessione: la seconda, se fornita tramite testimoni, deve essere attendibile e comunque è soggetta ai limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
art. 246 c.p.c.
La Corte non ha fondato la decisione su una incapacità a testimoniare, ma sulla inattendibilità e insufficienza delle deposizioni rese.
art. 115 c.p.c.
Non è stata violata la regola di giudizio sulle prove, poiché il giudice di merito ha valutato il materiale istruttorio e ha ritenuto non provata la confessione.
art. 116 c.p.c.
La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive sono rimesse al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge, salvo anomalia motivazionale.
art. 360, n. 3 c.p.c.
I motivi formalmente qualificati come violazione di legge erano in realtà, in larga parte, diretti a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 360, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle risultanze probatorie; la doglianza che miri a rivalutare le prove è inammissibile.
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro la produzione di documenti in appello è ammessa solo per documenti formati o divenuti disponibili dopo le preclusioni; qui il documento era successivo all'atto di appello.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare la contestazione deve contenere gli elementi essenziali del fatto addebitato, tali da consentire al lavoratore una difesa effettiva; non basta la mera enunciazione apodittica dell'illecito senza indicazione di tempo, luogo, modalità e contenuto concreto della condotta.
- La verifica della specificità della contestazione disciplinare è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per vizi logici o giuridici della motivazione, non con una semplice lettura alternativa degli atti.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi effettivamente non impugnati; quando l'appello investe globalmente la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, il giudice di secondo grado può riesaminare anche gli elementi probatori valorizzati dal primo giudice.
- Tra confessione e prova della confessione occorre distinguere: la dimostrazione in giudizio di una confessione stragiudiziale non equivale alla confessione stessa e richiede prova attendibile; se la prova testimoniale è inattendibile, non si nega la confessione in sé, ma la sua dimostrazione processuale.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della concludenza delle prove e della loro idoneità a fondare il convincimento è riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: è necessario indicare un preciso fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
- Nel rito del lavoro la produzione in appello di documenti è ammissibile solo se il documento è formato o è divenuto disponibile successivamente alle preclusioni; la censura sull'uso di un documento sopravvenuto richiede inoltre specificità e autosufficienza del ricorso.
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