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Ordinanza

Ordinanza n. 1349/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 2 aprile 2026, comunicato al difensore del ricorrente dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 7 aprile 2026, con cui è stato negato il trasferimento del fascicolo relativo al nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato al ricorrente dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 1° maggio 2023; - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 31 marzo 2026 con cui è stata archiviata l’istanza di trasferimento del fascicolo relativo al predetto nulla osta al lavoro subordinato, nonché del conseguente provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 7 aprile 2026; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202601047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di archiviazione e di diniego del trasferimento del fascicolo relativo al nulla osta al lavoro subordinato stagionale, nonché comunicazione conseguente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti con cui una Prefettura ha archiviato per irreperibilità l’istanza di trasferimento del fascicolo relativo al nulla osta al lavoro subordinato stagionale e un’altra Prefettura ha negato il trasferimento, ritenendo l’istanza priva di fondamento giuridico. Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia con nulla osta e visto, ma il datore di lavoro originario non si era presentato per la stipula del contratto di soggiorno; successivamente egli si era trasferito in altra provincia e aveva reperito una nuova occupazione. Aveva quindi chiesto il trasferimento del fascicolo e la conclusione del procedimento di primo ingresso presso la Prefettura territorialmente collegata al nuovo domicilio e al nuovo datore di lavoro. A sostegno della competenza del TAR Veneto, il ricorrente ha invocato l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., sostenendo che il provvedimento di diniego del trasferimento costituisse l’atto lesivo principale e che tale atto dovesse attrarre la competenza sugli atti presupposti, anche in ragione del proprio attuale domicilio. Il TAR ha esaminato preliminarmente la competenza territoriale, senza pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti né sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha declinato la competenza in favore del TAR competente per la Prefettura che aveva originariamente rilasciato il nulla osta e presso cui il ricorrente avrebbe dovuto completare il procedimento di primo ingresso. Ha escluso che l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. possa essere utilizzato per spostare la competenza in base alla convenienza del ricorrente o al suo attuale domicilio. Tale disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non autonomamente lesivo e di un atto consequenziale lesivo; non si applica quando l’atto presupposto produce già effetti immediatamente lesivi ed è autonomamente impugnato. Nel caso concreto, il provvedimento di archiviazione costituiva la causa principale, mentre il diniego di trasferimento rappresentava una causa accessoria, sebbene adottato da altra Prefettura. In applicazione dell’art. 39, comma 1, c.p.a. e dell’art. 31 c.p.c., la domanda accessoria poteva essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR indicato nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare in quanto la competenza territoriale di cui agli articoli 13 e 14 del c.p.a. è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

    La competenza territoriale inderogabile deve essere verificata prima dell’esame della domanda cautelare; in caso di declinatoria, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice competente.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    La regola opera per l’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e di un atto consequenziale lesivo; non si applica quando l’atto presupposto è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

    Consente di applicare, in materia di connessione e competenza, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo.

    La causa principale attrae la causa accessoria anche quando le domande riguardano provvedimenti adottati da autorità diverse, purché sussista un nesso di dipendenza.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio potrà essere riassunto a norma dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

    La declinatoria di competenza non determina la definizione sostanziale della controversia, consentendo la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro subordinato stagionale ... circoscrive l’efficacia ... a un periodo massimo di nove mesi nell’arco di dodici mesi.

    La norma è richiamata nei provvedimenti amministrativi impugnati come base del rilievo relativo alla scadenza temporale del nulla osta; il TAR non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • La competenza territoriale inderogabile deve essere accertata prima dell’esame della domanda cautelare; quando il giudice adito è incompetente, la causa deve essere declinata in favore del TAR competente e può essere riassunta nei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non attribuisce rilievo all’interesse di mera convenienza del ricorrente né al suo attuale domicilio, ma all’interesse a ricorrere contro il provvedimento effettivamente lesivo.
  • L’attrazione prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. opera quando l’atto presupposto non è immediatamente lesivo e non è autonomamente impugnabile, mentre non opera quando l’atto presupposto produce già una lesione autonoma ed è contestato insieme all’atto consequenziale.
  • Quando più provvedimenti adottati da autorità diverse sono legati da un rapporto di presupposizione e uno di essi costituisce la causa principale della controversia, la causa principale può attrarre quella accessoria, in applicazione dell’art. 39, comma 1, c.p.a. e dell’art. 31 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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