Cassazione Civile, Ordinanza n. 34137/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta all'interno dei locali di proprietà della società resistente, dove la ricorrente sarebbe inciampata in un cordolo. In primo grado la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. è stata rigettata, ritenendosi la responsabilità del danno in capo alla danneggiata e non al custode. La Corte d'appello di Bologna ha poi dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità, deducendo un unico motivo di omessa o insufficiente motivazione e, in sostanza, censurando nel merito la valutazione di responsabilità svolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, avverso un'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. resa all'esito del giudizio prognostico di manifesta infondatezza dell'appello, non è consentito proporre ricorso per cassazione deducendo vizi di merito o errori di giudizio sul fatto, quando l'ordinanza di appello sia conforme alla decisione di primo grado e non contenga autonome e diverse ricostruzioni fattuali. In tal caso l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione è la via ordinaria, mentre l'ordinanza è censurabile solo per vizi propri, in particolare violazioni processuali. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia; la domanda risarcitoria era fondata su tale norma, ma non è stata esaminata nel merito in Cassazione.
Norma che consente alla corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto.
È stata valorizzata la disciplina che limita l'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità: se la decisione di appello coincide nel giudizio di fatto con quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere diretto contro il merito dell'ordinanza, ma solo contro suoi vizi propri; se invece le ragioni sono diverse, la sentenza di primo grado può essere censurata per vizio di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'accertamento presupposto per il pagamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non può essere utilizzato per riesaminare il merito della controversia quando l'ordinanza di secondo grado è conforme alla sentenza di primo grado quanto all'accertamento di fatto.
- Se la decisione di appello che dichiara l'inammissibilità è sostanzialmente aderente alla sentenza di primo grado e non introduce un diverso giudizio di fatto, l'impugnazione ammissibile è quella della sentenza di primo grado per i vizi ad essa propri; l'ordinanza è censurabile solo per errori processuali o vizi suoi propri.
- La mera deduzione di omessa o insufficiente motivazione non è sufficiente a superare il limite di ammissibilità quando il ricorso, in realtà, mira a contestare il giudizio di fatto e la valutazione della responsabilità già compiuti dai giudici di merito.
- In presenza di ricorso inammissibile e di mancata costituzione dell'intimato, non si provvede sulle spese; resta ferma, se dovuta, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34129/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34133/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →