Cassazione Civile, Ordinanza n. 30060/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi mantenuto fermo il credito del lavoratore. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti della società, per il pagamento di differenze tabellari maturate in un determinato periodo e di quote di carta di libera circolazione non godute. La società ha proposto opposizione al decreto, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno rigettato l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'erroneo calcolo del valore economico delle carte di libera circolazione; 2) violazione delle norme sul procedimento monitorio e sull'onere della prova, assumendo che la sentenza richiamata come prova scritta avesse natura di condanna generica e quindi non integrasse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per il decreto ingiuntivo; 3) violazione delle regole sulla valutazione delle prove e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato il riconoscimento del credito sulle sole allegazioni del lavoratore, nonostante la contestazione della società. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte d'appello si era espressa sul quantum della carta di libera circolazione; ha ritenuto corretta l'utilizzazione della precedente sentenza come prova scritta e comunque irrilevante la censura in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della domanda; ha infine giudicato meramente di merito le doglianze sulla prova e insindacabile la valutazione istruttoria compiuta dai giudici di merito.
Norme richiamate
La sentenza richiama la nozione di prova scritta idonea a fondare il decreto ingiuntivo e valuta la precedente pronuncia come titolo utilizzabile nel procedimento monitorio.
È evocato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità del procedimento monitorio; la Corte non ravvisa violazioni, richiamando la natura di ordinario giudizio di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La violazione dell'onere della prova è ritenuta insussistente perché il giudice di merito non ha invertito l'onere, ma ha valutato le risultanze istruttorie.
La censura è respinta perché non emergono ipotesi di decisione fondata su prove non dedotte o su prove legali mal valutate; si tratta invece di apprezzamento del merito.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo in casi specifici, non quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità da omessa pronuncia, ma il motivo viene ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi per violazione di legge, ma le censure vengono ritenute infondate o inammissibili perché mirano a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e sul riesame del fatto, che nella specie non è consentito.
È menzionato per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito si sia espresso, anche sinteticamente, sul motivo di gravame, affrontandone la sostanza e le ragioni decisive.
- La precedente sentenza che accerti il rapporto obbligatorio senza indicare un importo determinato può costituire prova scritta idonea a sorreggere il ricorso monitorio, se il credito è successivamente quantificabile con altri elementi istruttori.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore: in tale sede il giudice deve verificare sia i presupposti del monitorio sia la fondatezza sostanziale del credito in base al complesso delle prove acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove, la doglianza attiene al merito ed è sindacabile solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29996/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →