Cassazione Penale, Ordinanza n. 15552/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena ma ha confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in lieve entità. I motivi erano tre: 1) dedotta violazione di legge processuale per asserita inutilizzabilità della segnalazione anonima che aveva dato impulso alle indagini, richiamando gli artt. 240 e 333 c.p.p.; 2) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza, sostenendo che i dati acquisiti non dimostrassero finalità diversa dall'uso personale; 3) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, quanto al primo motivo, che la segnalazione anonima non era stata utilizzata come prova patologicamente inutilizzabile, ma solo come spunto per l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, mentre la riferibilità del fatto all'imputato trovava fondamento in circostanze di fatto percepite direttamente dagli operanti. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la destinazione della droga va valutata globalmente in base a tutte le circostanze oggettive e soggettive; il solo dato quantitativo non basta da solo, ma può concorrere con altri elementi, e nel caso concreto erano stati valorizzati le modalità di occultamento e il quantitativo, idoneo a ricavare 76 dosi singole medie, elementi incompatibili con l'uso personale. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, poiché l'incensuratezza non basta più da sola dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. e il giudice può motivare il diniego con l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità della segnalazione anonima; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia una inutilizzabilità patologica.
richiamato dalla difesa in relazione alla segnalazione anonima; la Corte afferma che l'anonimo può fungere da mero impulso investigativo.
art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in lieve entità, confermata nei gradi di merito.
art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
il superamento del limite tabellare non determina di per sé una presunzione assoluta di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi probatori.
le attenuanti generiche non possono essere fondate sulla sola incensuratezza; il giudice può negarle in mancanza di elementi o circostanze positive.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità non ravvisata.
Massime di principio
- La segnalazione anonima non è inutilizzabile in modo patologico quando sia impiegata solo come spunto per attivare verifiche investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria; la prova della responsabilità deve poi fondarsi su autonomi elementi acquisiti legittimamente.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o allo spaccio va accertata attraverso una valutazione complessiva di quantità, modalità di occultamento, confezionamento e ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva del caso concreto; il solo dato ponderale non basta, ma può assumere rilievo indiziario concorrente.
- Il superamento dei limiti tabellari non integra automaticamente la prova della destinazione allo spaccio, ma può costituire un elemento significativo se letto insieme ad altri indici fattuali compatibili con la cessione illecita.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base della sola incensuratezza dell'imputato; il giudice può legittimamente negarle quando manchino elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limiti a riproporre doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →