Cassazione Civile, Ordinanza n. 13877/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di appello pendente davanti alla Corte d'appello di Firenze, definito con ordinanza di estinzione del processo dopo la mancata presentazione di conclusioni scritte nel procedimento trattato in forma cartolare/telematica. La parte che ha subito la declaratoria di estinzione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione al combinato disposto dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo: (i) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione nonostante nel provvedimento si desse atto di aver "letto le conclusioni scritte"; (ii) che, al momento dell'udienza di rinvio che aveva portato alla data del 14/2/2023, l'art. 127-ter c.p.c. non era ancora vigente, sicché avrebbe dovuto applicarsi il regime dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, con termini non perentori per il deposito delle note scritte; (iii) che il deposito delle conclusioni effettuato il mattino stesso del 14/2/2023 avrebbe dovuto essere considerato idoneo o comunque non ostativo alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha escluso, in primo luogo, la nullità o inesistenza del provvedimento impugnato, rilevando che l'ordinanza recava sia la sottoscrizione digitale del presidente sia quella del relatore, requisiti necessari quando il provvedimento di estinzione ha natura sostanziale di sentenza. Nel merito, ha osservato che la stessa ricorrente aveva ammesso di aver depositato le conclusioni scritte solo la mattina del 14/2/2023, dunque tardivamente rispetto al termine fissato; ha inoltre precisato che non era provato né specificamente allegato un tempestivo deposito di note scritte per l'udienza del 25/10/2022, e che comunque sia il regime dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 sia quello dell'art. 127-ter c.p.c. richiedono il deposito entro un termine anteriore all'udienza cartolare, non potendosi considerare tempestiva una produzione effettuata nello stesso giorno di scadenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020
"termini non perentori per il deposito di note scritte"
Per l'udienza cartolare le parti devono comunque depositare note scritte entro un termine anteriore all'udienza; il deposito tardivo o effettuato il giorno stesso non vale come tempestiva partecipazione documentale.
Anche il nuovo rito cartolare prevede un deposito di note scritte entro un termine precedente l'udienza; non è ammissibile considerare tempestivo un deposito eseguito nello stesso giorno di scadenza del termine fissato dal giudice.
art. 24 Cost.
La doglianza è stata prospettata come violazione del diritto di difesa, ma è stata respinta perché non risultava un'effettiva e tempestiva partecipazione della parte secondo le forme previste dal rito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata veicolata come motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il precedente rinvio disposto in altra udienza non rende rilevanti conclusioni scritte già depositate per fasi precedenti del giudizio, se riferite a riunioni collegiali diverse e non all'udienza poi definita con l'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento trattato in forma cartolare, la parte che intenda evitare effetti preclusivi deve depositare le note o conclusioni scritte entro il termine anteriore all'udienza fissato dalla legge o dal giudice; il deposito effettuato lo stesso giorno della scadenza è tardivo.
- La mera circostanza che il giudice dia atto di aver esaminato atti depositati telematicamente non sana la tardività del deposito né impedisce la declaratoria di estinzione se il deposito non è avvenuto tempestivamente.
- Quando il provvedimento collegiale di estinzione è redatto in forma di ordinanza ma ha natura sostanziale di sentenza, la validità del provvedimento richiede la sottoscrizione del presidente e del relatore, salvo coincidenza delle funzioni.
- Le conclusioni scritte depositate per precedenti udienze o precedenti rimessioni della causa sul ruolo non valgono automaticamente per l'udienza successiva, se non risulta un deposito riferito specificamente a quest'ultima.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve poggiare su fatti processuali specificamente allegati e dimostrati; in mancanza, la doglianza non può essere accolta.
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