Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28821/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di euro 14.645,00. La difesa ha dedotto violazione del divieto del bis in idem cautelare: il Tribunale del riesame avrebbe già annullato un precedente decreto di convalida del sequestro sugli stessi beni e per le medesime imputazioni, senza che fosse intervenuto alcun elemento di novità. Si censura inoltre l'omessa valutazione delle disponibilità economiche dell'indagata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale aveva annullato il primo decreto di convalida del sequestro perché lo strumento giuridico invocato (artt. 240 c.p. e 73, comma 7-bis, DPR 309/1990) non era idoneo rispetto al reato contestato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti). Successivamente il P.M. ha emesso un nuovo sequestro preventivo volto alla confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis c.p., fondato sulla mancata prova della lecita provenienza, sulla modalità di occultamento e sulla sproporzione rispetto al reddito dichiarato. Il GIP ha convalidato la nuova misura come necessaria. La Corte osserva che il precedente provvedimento annullato non aveva valutato il fumus e il periculum ma solo la non pertinenza dello strumento adottato; pertanto non sussiste la preclusione endo-processuale invocata dalla difesa. Inoltre le due misure si fondano su presupposti giuridici differenti (pertinenza rispetto al reato vs. sproporzione e mancanza di giustificazione della provenienza), così che la rinnovazione della misura non integra il divieto del bis in idem cautelare. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina l'ordinanza del Tribunale in materia cautelare e il riesame; richiamata per individuare il tipo di provvedimento impugnato e il suo rito

  • art. 240 c.p.

    Riferito alla disciplina della confisca; nel primo provvedimento si ritenne che lo strumento risultante dall'accoppiamento con l'art. 73 DPR 309/1990 non fosse idoneo per il reato di mera detenzione

  • art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309/1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata come parte del combinato con l'art. 240 c.p.; il Tribunale ritenne non pertinenza dello strumento invocato rispetto al reato contestato

  • art. 240-bis c.p.

    Istituto della cosiddetta confisca allargata; su questa base il P.M. ha adottato il secondo sequestro, puntando sulla sproporzione del denaro rispetto alle condizioni economiche e sulla mancata prova della liceità della provenienza

  • art. 648-quater c.p.

    Citato in giurisprudenza di riferimento: norma relativa al riciclaggio e alla confisca; richiamata per principi giurisprudenziali sul divieto di reiterare misure cautelari sugli stessi elementi in assenza di novità

Massime di principio

  • La preclusione alla reiterazione di misure cautelari (ne bis in idem cautelare) si fonda sul principio di preclusione endo-processuale: non è consentito riesaminare gli stessi elementi se non vi è un quid noví che legittimi la rinnovazione della misura
  • Se il provvedimento precedente è stato annullato per vizi formali o per non pertinenza dello strumento giuridico, la rinnovazione della misura su diverso presupposto giuridico non integra necessariamente il divieto del bis in idem cautelare
  • Distinguere attentamente il fondamento giuridico delle misure: una misura fondata sulla pertinenza rispetto al reato è diversa da una fondata sulla sproporzione tra patrimonio e condizioni economiche; misure basate su presupposti diversi possono coesistere
  • Per opporre con successo la preclusione endo-processuale occorre dimostrare che il precedente giudizio abbia effettivamente valutato e deciso sul fumus e sul periculum in relazione agli stessi elementi probatori
  • In ipotesi di sequestro per presunta provenienza illecita (confisca allargata), la prova della lecita provenienza e la valutazione della sproporzione sono elementi decisivi; l'omessa valutazione delle disponibilità economiche può essere censurata, ma il giudice valuta se la nuova misura sia basata su elementi nuovi o su un diverso presupposto giuridico
  • La convalida del GIP della misura di urgenza e la motivazione sulla necessità rappresentano elementi importanti per la legittimità del nuovo vincolo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.