Cassazione Civile, Ordinanza n. 33596/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli investitori avevano acquistato in più riprese, tra il febbraio 2007 e il luglio 2008, obbligazioni della Royal Bank of Scotland e avevano agito per il risarcimento del danno lamentando che la banca non li avesse adeguatamente informati sulla natura e sui rischi dei titoli, in particolare sul carattere perpetual e subordinato degli stessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva rigettato la domanda ritenendo sì provato l'inadempimento informativo, ma insussistente il nesso causale, poiché gli investitori avrebbero comunque effettuato gli acquisti in ragione della loro propensione a investimenti speculativi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali: esistenza di ordini in contropartita diretta, errata attribuzione di un rischio medio-basso ai titoli, mancata considerazione della consulenza tecnica, delle caratteristiche dei titoli e di circostanze relative alle precedenti operazioni e al coinvolgimento di un soggetto proveniente dalla banca; dall'altro, violazione dell'art. 21 TUF per insufficiente informazione sugli specifici rischi dei titoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare l'accertamento di merito sulla mancanza di contropartita diretta e quelle che non attingevano la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'irrilevanza dell'adeguata informazione ai fini causali perché gli investitori avrebbero comunque comprato i titoli. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla causalità, osservando che, pur essendo configurabile una presunzione di nesso causale a favore dell'investitore in caso di inadempimento informativo, tale presunzione può essere vinta da prova contraria e nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato un dato specifico: gli stessi investitori avevano acquistato successivamente gli stessi titoli anche presso altro intermediario, circostanza idonea a dimostrare la loro autonoma propensione all'acquisto di quei prodotti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Impone obblighi informativi dell'intermediario nei confronti dell'investitore; la Corte rileva che la loro violazione può integrare inadempimento, ma il risarcimento richiede anche il nesso causale con il danno.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Evocato indirettamente nel richiamo al principio secondo cui, in via generale, l'onere della prova del nesso causale tra inadempimento informativo e danno grava sull'investitore, salvo presunzione favorevole poi superabile con prova contraria.
Massime di principio
- In tema di servizi di investimento, l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario può dar luogo a una presunzione di sussistenza del nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio dell'investitore, in quanto tali obblighi sono funzionali a colmare l'asimmetria conoscitiva tra le parti.
- La presunzione di nesso causale è tuttavia superabile mediante prova contraria dell'intermediario; tale prova non può consistere nella sola dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, ma può essere desunta da elementi specifici e concreti idonei a mostrare che l'investitore avrebbe comunque compiuto l'operazione.
- Per censurare efficacemente la decisione di merito in cassazione occorre attaccarne la ratio decidendi; sono inammissibili le doglianze che si limitano a prospettare una diversa lettura del fatto storico o a contestare accertamenti di merito adeguatamente motivati.
- La prova del nesso causale e della sua eventuale interruzione non può fondarsi su mere astrazioni, ma deve avere ad oggetto circostanze concrete relative alla condotta e alle scelte effettive dell'investitore.
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