Cassazione Penale, Sentenza n. 27612/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione deducente difetto assoluto di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantita' di sostanza stupefacente (cocaina) ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si contestava in particolare l'utilizzo, a fini decisori, dell'esito di una perizia eseguita solo su alcuni reperti (1-1, 1-2, 1-3 e 2) e non sull'intero ammontare dei panetti sequestrati, con la conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio rispetto al contenuto delle altre confezioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita' sulla base della perizia, ritenuta rappresentativa: la perizia ha accertato 15.310,75 grammi di cocaina con grado di purezza 80,3%, pari a 12.294,53 grammi di principio attivo e circa 81.964 dosi medie. La Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio poiche' non sono state dedotte violazioni delle formalita' di campionatura (art. 364 c.p.c.) e perche' i campioni esaminati risultano rappresentativi dell'unico contesto e della confezione omogenea. In conseguenza dell'inammissibilita' del ricorso, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la condanna di primo e secondo grado e' fondata sulle fattispecie previste da questo articolo in combinato con l'art. 80 per l'aggravante
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2
Aggravante per l'ingente quantita' di sostanza stupefacente: la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse provata sulla base degli esiti peritali applicati ai campioni rappresentativi e extrapolati all'intero contesto di sequestrato omogeneo
d.P.R. 9 ottobre 1990 - art. 87
Regola la procedura di campionamento dei quantitativi sequestrati; la Corte ha richiamato la disciplina per sostenere la correttezza dell'utilizzo dei campioni peritali quando la procedura e le formalita' non sono state contestate
codice di procedura civile - art. 364
Norma sulle formalita' nell'esecuzione della campionatura richiamata dalla Corte: la mancata deduzione di violazioni di tali formalita' dall'imputato rende inammissibile la censura sull'omessa rappresentativita' dei campioni
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Limiti alla motivazione in cassazione: la Corte ha enunciato le censure nei limiti necessari per la decisione, valutando la motivazione di merito come congrua e non manifestamente illogica
codice di procedura penale - art. 616
Prevede il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha irrogato la sanzione di euro 3.000 al ricorrente valutando profili di colpa
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza citata a sostegno della possibilita' di condannare il ricorrente per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- La contestazione dell'aggravante per ingente quantita' puo' essere supportata da perizie eseguite su campioni rappresentativi: se la confezione e il contesto del sequestro sono omogenei, il giudice puo' estendere i risultati ai quantitativi complessivi
- Le doglianze per violazione del contraddittorio sul campionamento devono essere tempestivamente e specificamente dedotte, indicando le violazioni delle formalita' previste (es. art. 87 d.P.R. 309/1990 e relative formalita' di campionatura); l'assenza di tale deduzione rende la censura inammissibile
- In cassazione e' necessario distinguere nitidamente tra vizio di motivazione e error in procedendo: non si puo' trasformare un presunto errore procedurale in un vizio logico-motivazionale senza adeguata specificazione
- Per contestare validamente perizie tecnico-scientifiche e la loro rappresentativita', la difesa deve mettere in luce elementi specifici che ne impugnino la metodologia, la catena di custodia o l'omogeneita' del campione rispetto al restante materiale sequestrato
- Ricorsi manifestamente infondati o che non rispettano i criteri di specificita possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese processuali e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni infondate
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