Cassazione Penale, Ordinanza n. 04127/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/porto di arma ai sensi della normativa speciale sulle armi e per ricettazione. Con un motivo unico ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la valutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 3, l. n. 110 del 1975. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura si risolveva integralmente in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e non individuava specifici travisamenti delle prove. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo compiuto sulla base della relazione tecnico-balistica e delle dichiarazioni rese in dibattimento dal perito, spiegando le caratteristiche tecniche dell'arma e la configurabilità del reato contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 3, l. n. 110 del 1975
Norma posta a fondamento della contestazione relativa all'arma; la Corte richiama la motivazione di merito che ne ha ritenuto integrati i presupposti sulla base degli accertamenti tecnico-balistici e testimoniali.
Reato di ricettazione menzionato tra i capi per i quali vi è stata conferma della condanna di merito, ma non oggetto di specifica censura nel motivo esaminato.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove, perché il controllo della Corte di cassazione non si estende al merito dell'accertamento fattuale.
- La deduzione del vizio motivazionale è inammissibile quando non individua specifici travisamenti delle risultanze processuali, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze probatorie.
- La motivazione di merito è immune da censura in cassazione quando dà conto, in modo coerente e completo, degli elementi tecnici e testimoniali posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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