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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33843/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a precetto notificato dalla banca per il pagamento del residuo capitale e di rate scadute di un mutuo ipotecario stipulato nel 2006. Le parti debitrici contestavano la validità del contratto e del credito azionato deducendo: usurarietà degli interessi moratori; indeterminatezza delle pattuizioni sul tasso; divergenza tra TAEG/ISC indicati e quelli effettivi; presenza di capitalizzazione composta e quindi di anatocismo nel piano di ammortamento "alla francese". Il tribunale accoglieva l'opposizione solo per una piccola somma, e la corte d'appello rigettava il gravame ritenendo adeguata la motivazione di primo grado, corretta la qualificazione delle clausole contrattuali e insussistente l'anatocismo. In cassazione venivano proposti cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo adesione acritica alla CTU; (2) omessa pronuncia sulle critiche alla CTU e omesso esame di fatti/documenti decisivi; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per cattivo apprezzamento delle prove e delle risultanze documentali; (4) nullità del mutuo per indeterminatezza dei tassi e per asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese, oltre a violazione dei doveri informativi della banca; (5) violazione delle norme sulle spese processuali per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate tutte le censure: la motivazione della sentenza di merito non era apparente perché la corte d'appello aveva spiegato il proprio dissenso da alcuni esiti della CTU e valorizzato specifici orientamenti giurisprudenziali; i motivi relativi a CTU, art. 360 n. 5 c.p.c. e art. 116 c.p.c. erano inammissibili anche perché formulati in modo promiscuo e, quanto al vizio motivazionale, in una situazione di doppia conforme; la doglianza sull'ammortamento alla francese è stata ritenuta contrastante con il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo a tasso fisso con rimborso rateale secondo piano standardizzato alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non comporta nullità per indeterminatezza dell'oggetto né violazione della trasparenza; infine, la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando manchi il percorso logico-giuridico della decisione; è sufficiente anche la motivazione per relationem alla CTU, se il giudice esprime un proprio convincimento e non si limita ad adesione acritica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza può essere dedotto solo in presenza di effettiva carenza motivazionale o di violazione processuale rilevante; non basta contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale è molto ristretto; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è ulteriormente preclusa nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    È denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o pretende di valutarla secondo prudente apprezzamento quando essa è soggetta a prova legale; non quando si contesta semplicemente il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 1346 c.c.

    La doglianza di indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo è infondata se il contratto contiene indicazioni idonee a rendere univoche le condizioni economiche essenziali del finanziamento.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per indeterminatezza o per violazione di norme imperative non ricorre, nel caso esaminato, in relazione al piano di ammortamento alla francese standardizzato.

  • art. 117 TUB

    La trasparenza delle condizioni contrattuali non risulta violata quando il contratto di mutuo reca clausole specifiche e circostanziate sui costi e sul metodo di rimborso, tali da consentire al cliente di conoscere il contenuto economico dell'operazione.

  • art. 1175 c.c.

    La censura di mancata correttezza/informazione della banca è stata respinta perché il contratto conteneva indicazioni sufficienti sulle condizioni economiche e sulle modalità di ammortamento.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, applicato a fronte del rigetto integrale del ricorso.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è, di regola, censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente e per relationem, le ragioni della propria adesione o del proprio dissenso rispetto alla CTU e alle osservazioni dei consulenti di parte.
  • La censura di omesso esame o di vizio motivazionale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, e nei casi di doppia conforme incontra ulteriori limiti di ammissibilità.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un regime di valutazione diverso da quello legale; non basta contestare il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie.
  • Nel mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale secondo piano di ammortamento alla francese standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento o del regime di capitalizzazione composta non determina nullità per indeterminatezza dell'oggetto né violazione della trasparenza, se il contratto consente di individuare chiaramente capitale, tasso, durata e modalità di rimborso.
  • Le censure sull'usurarietà o sull'illegittimità del piano di ammortamento devono essere ancorate al concreto contenuto contrattuale e non a sole dissertazioni teoriche astratte.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiNullitàOnere della prova

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