Cassazione Civile, Ordinanza n. 33843/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a precetto notificato dalla banca per il pagamento del residuo capitale e di rate scadute di un mutuo ipotecario stipulato nel 2006. Le parti debitrici contestavano la validità del contratto e del credito azionato deducendo: usurarietà degli interessi moratori; indeterminatezza delle pattuizioni sul tasso; divergenza tra TAEG/ISC indicati e quelli effettivi; presenza di capitalizzazione composta e quindi di anatocismo nel piano di ammortamento "alla francese". Il tribunale accoglieva l'opposizione solo per una piccola somma, e la corte d'appello rigettava il gravame ritenendo adeguata la motivazione di primo grado, corretta la qualificazione delle clausole contrattuali e insussistente l'anatocismo. In cassazione venivano proposti cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo adesione acritica alla CTU; (2) omessa pronuncia sulle critiche alla CTU e omesso esame di fatti/documenti decisivi; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per cattivo apprezzamento delle prove e delle risultanze documentali; (4) nullità del mutuo per indeterminatezza dei tassi e per asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese, oltre a violazione dei doveri informativi della banca; (5) violazione delle norme sulle spese processuali per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate tutte le censure: la motivazione della sentenza di merito non era apparente perché la corte d'appello aveva spiegato il proprio dissenso da alcuni esiti della CTU e valorizzato specifici orientamenti giurisprudenziali; i motivi relativi a CTU, art. 360 n. 5 c.p.c. e art. 116 c.p.c. erano inammissibili anche perché formulati in modo promiscuo e, quanto al vizio motivazionale, in una situazione di doppia conforme; la doglianza sull'ammortamento alla francese è stata ritenuta contrastante con il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo a tasso fisso con rimborso rateale secondo piano standardizzato alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non comporta nullità per indeterminatezza dell'oggetto né violazione della trasparenza; infine, la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando manchi il percorso logico-giuridico della decisione; è sufficiente anche la motivazione per relationem alla CTU, se il giudice esprime un proprio convincimento e non si limita ad adesione acritica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza può essere dedotto solo in presenza di effettiva carenza motivazionale o di violazione processuale rilevante; non basta contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è molto ristretto; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è ulteriormente preclusa nei limiti indicati dalla legge.
È denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o pretende di valutarla secondo prudente apprezzamento quando essa è soggetta a prova legale; non quando si contesta semplicemente il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
La doglianza di indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo è infondata se il contratto contiene indicazioni idonee a rendere univoche le condizioni economiche essenziali del finanziamento.
La nullità per indeterminatezza o per violazione di norme imperative non ricorre, nel caso esaminato, in relazione al piano di ammortamento alla francese standardizzato.
La trasparenza delle condizioni contrattuali non risulta violata quando il contratto di mutuo reca clausole specifiche e circostanziate sui costi e sul metodo di rimborso, tali da consentire al cliente di conoscere il contenuto economico dell'operazione.
La censura di mancata correttezza/informazione della banca è stata respinta perché il contratto conteneva indicazioni sufficienti sulle condizioni economiche e sulle modalità di ammortamento.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, applicato a fronte del rigetto integrale del ricorso.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è, di regola, censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente e per relationem, le ragioni della propria adesione o del proprio dissenso rispetto alla CTU e alle osservazioni dei consulenti di parte.
- La censura di omesso esame o di vizio motivazionale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, e nei casi di doppia conforme incontra ulteriori limiti di ammissibilità.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un regime di valutazione diverso da quello legale; non basta contestare il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Nel mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale secondo piano di ammortamento alla francese standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento o del regime di capitalizzazione composta non determina nullità per indeterminatezza dell'oggetto né violazione della trasparenza, se il contratto consente di individuare chiaramente capitale, tasso, durata e modalità di rimborso.
- Le censure sull'usurarietà o sull'illegittimità del piano di ammortamento devono essere ancorate al concreto contenuto contrattuale e non a sole dissertazioni teoriche astratte.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, sindacabile in cassazione.
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