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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04386/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una erede del soggetto che nel XVI secolo aveva disposto la destinazione dell'immobile ad attività ospedaliera, del decreto del Commissario ad acta che, in attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario regionale, ha disposto la cessazione dell'attività sanitaria dell'Ospedale San Giacomo e l'attivazione di un punto di prima assistenza nei locali dell'ASL, con trasferimento delle risorse umane e strumentali. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso amministrativo ritenendo che la scelta di chiudere l'ospedale fosse illegittima anche alla luce del vincolo di destinazione storica derivante da una donazione modale. La Regione Lazio ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo due motivi: con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per aver il Consiglio di Stato deciso su una questione che, a suo dire, involgeva diritti soggettivi e quindi era riservata al giudice ordinario; con il secondo ha denunciato sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe invaso la discrezionalità della P.A. escludendo che la legge regionale e il piano di rientro imponessero necessariamente la dismissione totale dell'attività ospedaliera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Consiglio di Stato non ha usato la donazione modale come fonte diretta di diritti soggettivi, ma solo come elemento incidentale per valutare la legittimazione all'impugnazione e come vincolo storico da considerare entro la propria cognizione sulla legittimità dell'atto. Ha inoltre escluso il secondo motivo, precisando che il giudice amministrativo è rimasto nei limiti del sindacato di legittimità, avendo censurato la scelta amministrativa come irrazionale e/o arbitraria senza sostituirsi all'amministrazione nella determinazione di merito. La sentenza impugnata non ha quindi invaso il merito riservato alla P.A., e l'eventuale errore denunciato sarebbe stato, al più, un error in iudicando non deducibile in cassazione con il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente principale, con distrazione al difensore antistatario; nessuna statuizione sulle spese per l'ASL che aveva aderito al ricorso e per le parti rimaste intimate.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errori di giudizio nel merito o nella legittimità.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato come base processuale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    È indicato come norma processuale richiamata per il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato.

  • art. 8, comma 1, cod. proc. amm.

    Attribuisce al giudice amministrativo il potere di conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti soggettivi nei limiti necessari alla decisione sulla legittimità dell'atto.

  • art. 34, comma 1, lett. a) cod. proc. amm.

    La sentenza amministrativa è rimasta nel perimetro dell'annullamento degli atti impugnati, demandandone l'esecuzione all'autorità amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo, nei ricorsi ex art. 111 Cost., è limitato ai soli errori che integrano un reale eccesso di potere giurisdizionale, non già agli errori di interpretazione della legge o di valutazione della legittimità dell'atto.
  • La questione incidentale su un diritto soggettivo può essere esaminata dal giudice amministrativo quando sia strumentale alla verifica della legittimità del provvedimento, senza che ciò comporti sconfinamento nella giurisdizione ordinaria.
  • Non vi è invasione del merito amministrativo quando il giudice amministrativo si limiti a censurare l'atto per irrazionalità o arbitrarietà e non sostituisca la propria scelta a quella dell'amministrazione.
  • L'errore del giudice amministrativo che si traduca in una valutazione sbagliata della portata di una norma o della congruità dell'atto integra, al più, un error in iudicando e non un vizio denunciabile in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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