Cassazione Civile, Ordinanza n. 24150/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa e contestazioni ai fini IVA, IRPEG e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello principale dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo legittime le riprese fondate su controlli bancari sui conti intestati alla società e ai due soci, ai sensi degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per una supposita confusione tra data di inizio attività e data di costituzione societaria; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando omessa pronuncia della CTR su due questioni riproposte in appello, cioè la contraddittorietà della motivazione dell'avviso di accertamento e l'applicazione dell'aliquota IVA del 20% anziché del 10% in relazione all'attività svolta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, depositata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012; ha respinto il secondo motivo ritenendo che l'eventuale doglianza sulla contraddittorietà della motivazione dell'avviso fosse assorbita dal rigetto implicito conseguente alla decisione di merito; ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando omessa pronuncia sulla domanda relativa alla rideterminazione dell'aliquota IVA al 10% in luogo del 20%, trattandosi di capo autonomo di merito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale va dedotto come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più sufficiente denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La norma è violata solo quando il giudice omette di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione; non vi è violazione se la pronuncia sul merito comporta un rigetto implicito di questioni preliminari.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato, senza specifica autonoma elaborazione decisoria della Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato, senza specifica autonoma elaborazione decisoria della Corte.
È richiamato quale base normativa dei controlli bancari utilizzati dall'Ufficio per fondare il recupero a tassazione.
È richiamato quale base normativa dei controlli bancari utilizzati dall'Ufficio per fondare il recupero a tassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso per vizio motivazionale deve essere costruito secondo il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata; se si applica la versione riformata, la doglianza è inammissibile quando si limiti a lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione anziché omesso esame di un fatto decisivo.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non decide su un capo autonomo di domanda o eccezione; non ricorre se la decisione adottata sul merito comporta un rigetto implicito della questione preliminare.
- Una questione preliminare o meramente strumentale può ritenersi assorbita dalla decisione di merito, mentre una richiesta sostanziale autonoma, che incide direttamente sul bene della vita richiesto, esige una pronuncia espressa.
- In sede di impugnazione, la parte totalmente vittoriosa in primo grado può riproporre le questioni non accolte senza necessità di formulare un appello incidentale, purché la riproposizione sia ritualmente effettuata nei limiti del devolutum.
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