Cassazione Penale, Sentenza n. 42246/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (art. 4, comma 1 e comma 4‑bis, legge n. 401/1989) sostenendo: errata applicazione della norma e vizio di motivazione, assenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della presunta legittimità dell'attività dei centri di trasmissione dati e del gruppo Stanleybet nonché di precedente assoluzione per fatti analoghi; omissione di motivazione sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 597, comma 5 c.p.p.); e vizio di motivazione nel diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981, con particolare censura ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale; il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non sussiste obbligo di motivazione per il mancato esercizio del potere di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p. in assenza di richiesta specifica; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione sul diniego della conversione, richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la personalità negativa desumibile da procedimenti pendenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4‑bis, legge n. 401/1989
art. 4, comma 1 e comma 4‑bis, L. n. 401/1989
Norma sostanziale contestata per il delitto relativo alla raccolta di scommesse; la Corte l'ha ritenuta correttamente applicata dalla Corte d'appello in base agli accertamenti di fatto non efficacemente contestati in cassazione
Riferimento all'autorizzazione richiesta e rifiutata dalla Questura: la sentenza di merito ha valutato che il diniego era riferito a ragioni inerenti la persona e l'azienda del Bartolucci, circostanza non efficacemente confutata in cassazione
Principio sull'esigenza che i motivi di cassazione confrontino specificamente le argomentazioni del provvedimento impugnato; applicato per dichiarare il primo motivo generico e inammissibile
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Regola sul potere di applicare la sospensione condizionale della pena; la Corte ha affermato che l'omessa motivazione sul mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione in assenza di specifica richiesta
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sulla possibile conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del diniego operata dalla Corte d'appello
Criteri per la determinazione della pena e per la conversione in pena pecuniaria; la Corte d'appello ha considerato i parametri (gravità del fatto, colpevolezza, personalità) e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
Norma che prescrive conseguenze per il ricorso inammissibile quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono confrontare specificamente le argomentazioni del giudice di merito: deduzioni generiche sono spesso inammissibili
- L'omessa applicazione del potere di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p. non richiede obbligo di motivazione impugnabile in cassazione se non è stata avanzata una richiesta specifica nelle conclusioni del giudizio di appello
- La richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria richiede che il giudice di merito motivi adeguatamente il diniego valutando gravità del fatto, intensità del dolo e personalità dell'imputato; motivazioni che richiamino procedimenti pendenti possono essere ritenute rilevanti
- La mera esistenza di una precedente assoluzione in altro procedimento non è automaticamente risolutiva: occorre un confronto puntuale e argomentato tra le contestazioni, la prova acquisita e le statuizioni contrapposte
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia dimostrata assenza di colpa nella scelta delle ragioni di impugnazione
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