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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29382/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Stagno per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 T.U. stupefacenti) e relativi delitti-scopo. I motivi sono molteplici: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate con captatore informatico per difetti motivazionali nei decreti autorizzativi ed esecutivi; (ii) contestazione di concorso apparente tra art. 416-bis e art. 74 (sostegno che si tratti di una sola associazione mafiosa che svolge anche narcotraffico); (iii) contestazione del ruolo apicale attribuito al ricorrente; (iv) carenza di gravità indiziaria su estorsioni, reati di droga e scommesse clandestine; (v) contestazione delle aggravanti (art. 416-bis.1 e art. 629); (vi) eccezione di incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per 416-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi ritenendoli infondati o inammissibili (in particolare le doglianze generiche o nuove relative alla gravità indiziaria, la maggior parte delle censure sulle intercettazioni risultate non pertinenti o prive della necessaria specificità, e l'incostituzionalità di art. 275, comma 3, ritenuta manifestamente infondata). Tuttavia il ricorso è stato parzialmente accolto sul punto relativo alla mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della effettiva autonomia e distintività di un'eventuale associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico rispetto alla consorteria mafiosa: la Corte ha rilevato un vizio argomentativo dell'ordinanza impugnata su tale questione e ha disposto conseguente intervento (rinvio o riesame) per una motivazione adeguata su questo specifico punto. In sostanza: prevale il rigetto della maggior parte delle censure, ma è stata accolta la censura sulla insufficiente motivazione circa l'autonomia dell'associazione di narcotraffico rispetto al clan mafioso, con conseguente necessità di nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato configurato come delitto di criminalità organizzata; la sua riconducibilità determina l'applicabilità delle speciali regole sulle intercettazioni e della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.

  • art. 74 T.U. stupefacenti (d.lgs. su stupefacenti)

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, pur essendo possibile la convivenza delle due fattispecie, nel caso concreto occorreva verificare se l'associazione per narcotraffico fosse autonoma rispetto alla struttura mafiosa.

  • art. 266, 267, 268, 271 cod. proc. pen.

    Disciplinano le intercettazioni e i relativi oneri motivazionali; la Corte ricorda l'evoluzione normativa (d.lgs. 216/2017 e successive modifiche) e precisa quando e quali oneri (es. indicazione delle ragioni per l'uso del captatore, autonoma valutazione del GIP) devono risultare dal decreto autorizzativo e che taluni obblighi sono diversi per i reati di criminalità organizzata.

  • art. 13 d.l. n. 152/1991 (convertito dalla legge n. 203/1991)

    Deroga speciale per i delitti di criminalità organizzata: consente intercettazioni anche nei luoghi di privata dimora e con requisiti meno stringenti (sufficienza di 'sufficienti indizi' e necessità dell'intercettazione), giustificando un diverso bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della riservatezza.

  • d.lgs. n. 216/2017

    Codifica e disciplina il captatore informatico; introduce l'obbligo per il GIP di una "autonoma valutazione" delle ragioni che rendono necessario l'impiego del captatore e stabilisce regole transitorie legate alla data di iscrizione del procedimento (31 agosto 2020 come termine rilevante).

  • art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

    Elencano i delitti per i quali opera la deroga sulle intercettazioni mediante captatore informatico; i reati di mafia rientrano in tale novero e quindi godono del regime speciale.

  • art. 268, comma 3 e comma 3-bis c.p.p.

    Regolano l'uso degli impianti per le operazioni di intercettazione; il PM può disporre l'uso di impianti esterni se quelli della Procura sono insufficienti o per urgenza; il comma 3-bis prevede modalità per le intercettazioni informatiche e l'impiego di persone idonee per avvio/cessazione delle registrazioni.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione, nei procedimenti per 416-bis (e altri reati indicati), che la custodia cautelare in carcere sia adeguata quando sussiste la gravità indiziaria, salvo prova contraria; la Corte ha ritenuto la questione costituzionale sollevata manifestamente infondata e richiamato la consolidata giurisprudenza che legittima la norma entro certi limiti.

  • art. 292 e art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli oneri motivazionali e agli elementi da valutare circa l'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte sottolinea come la presunzione di cui all'art. 275 modifichi il tradizionale onere motivazionale riguardo al quomodo della misura.

Massime di principio

  • Per delitti di criminalità organizzata (art. 416-bis) si applica un regime speciale alle intercettazioni: l'uso del captatore informatico è ammesso e il GIP deve motivare con una autonoma valutazione la necessità concreta dello strumento.
  • La regola temporale per l'applicazione delle nuove prescrizioni sul captatore fa riferimento alla data di iscrizione del procedimento: per procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 trova applicazione il d.lgs. 216/2017; per procedimenti anteriori resta rilevante la giurisprudenza Scurato/Sezioni Unite.
  • Il decreto esecutivo del PM che utilizza impianti esterni deve spiegare concretamente l'inidoneità tecnica degli impianti della Procura; una motivazione tecnica concreta è necessaria e sufficiente.
  • La deduzione di inutilizzabilità di intercettazioni in Cassazione richiede specificità e produzione degli atti rilevanti: censure generiche o la semplice impugnazione di molti decreti senza puntuali riferimenti processuali sono inammissibili o infondate.
  • Il concorso apparente tra norme (es. 416-bis e art. 74 T.U. stupefacenti) va risolto con il criterio di specialità (art. 15 c.p.); tuttavia, nel caso concreto, occorre che il giudice motivi se e quando esistano due strutture associative distinte e autonome.
  • Le questioni nuove non sollevate in sede di riesame sono in genere inammissibili in Cassazione; chi impugna deve riproporre i medesimi argomenti già dibattuti nel grado precedente.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia per i reati di mafia prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è stata confermata come compatibile con la Costituzione dalla giurisprudenza, ma il giudice deve comunque valutare e motivare l'eventuale sussistenza delle esigenze cautelari e l'assenza di elementi che ne escludano la necessità.

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