Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione (con aggravanti, tra cui il metodo mafioso e l'agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e aveva rideterminato la pena per Spartà Francesca. Le censure principali riguardavano: l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (art. 63 cod. proc. pen.), vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità), mancato riconoscimento di attenuanti generiche o di minima partecipazione (art. 62-bis e art. 114 cod. pen.), errata applicazione/quantificazione delle aggravanti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., omessa o insufficiente motivazione circa la continuazione e contestazioni sulla legittimità dell'appello del pubblico ministero (possibile reformatio in peius). Alcuni ricorrenti lamentavano inoltre carenze nella dosimetria della pena (artt. 132, 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi di Basile Salvatore, Fiore Salvatore, Nunzio Mirenda, Vincenzo Mirenda e Strano Maria Antonietta; ha invece accolto parzialmente il ricorso di Spartà Francesca limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza di appello è stata annullata nei confronti di Spartà Francesca soltanto in punto di pena e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuova determinazione della sanzione (anche per carenza di motivazione in ordine alla continuazione e per valutazione irregolare della riforma in peius a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero). I cinque ricorrenti inammissibili sono stati condannati alle spese e a versare ciascuno 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni autoindizianti rese da persona non indagata sono inutilizzabili solo contra se (contro chi le ha rese) e non contra alios; pertanto possono essere utilizzate contro terzi se vi sono altri riscontri. La Corte ha confermato la utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa verso gli imputati quando non emergono elementi che le rendano 'indizi di reità' del dichiarante stesso.
art. 606 cod. proc. pen.
Discipline i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto numerosi motivi proposti manifestamente generici o inidonei per mancata indicazione dei punti specifici della motivazione impugnata, con conseguente inammissibilità.
art. 62-bis cod. pen.
Per riconoscere le attenuanti generiche in misura speciale occorrono elementi positivi di rilievo: la mera richiesta da parte della difesa non è sufficiente e l'assenza di elementi positivi legittima il diniego della diminuente.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti prevalenti; la loro valutazione rimane discrezionale purché motivata. La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione di merito quando era espresso l'elemento decisivo (es. gravitaà fattuale).
art. 628 e art. 629 cod. pen.
Aggravanti connesse alla quantificazione per il reato di estorsione (tra cui più persone riunite). La Corte ha richiamato che l'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza almeno di due soggetti nei momenti rilevanti o, nel contesto mafioso, può valutarsi rispetto ai plurimi momenti delle richieste estorsive; inoltre l'erronea configurazione delle aggravanti può condurre a violazione del divieto di reformatio in peius se l'appello del PM non era conforme.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa al metodo mafioso e all'agevolazione dell'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto applicata correttamente quando la condotta è idonea a esercitare la coartazione tipica del metodo mafioso e a favorire il clan; ha altresì sottolineato che l'appello del PM deve essere specifico per poter legittimamente ottenere una riforma in peius.
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ricordato che quando ricorre una delle aggravanti che escludono la minima partecipazione (es. il numero dei concorrenti aggravante), la diminuzione non è applicabile; pertanto la deduzione difensiva non è stata accolta.
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola sull'inammissibilità dell'appello per mancata specificità; la Corte ha rilevato che il gravame del PM, in relazione ad una specifica aggravante non correlata con la decisione impugnata, era inammissibile e che l'accoglimento da parte della Corte territoriale ha ingenerato una riforma in peius non correttamente motivata.
art. 580 cod. proc. pen.
Norma sulla conversione del ricorso in appello; applicata nel caso in cui il ricorso del PM è stato convertito in appello e valutata in ordine alla specificità della doglianza.
art. 81 cod. pen.
Riferita alla disciplina del reato continuato: la Corte ha censurato la decisione di merito per mancata motivazione circa la sussistenza di più condotte (necessaria per dichiarare la continuazione) prima di aumentare la pena per continuazione.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Previsione sulla richiesta di trattazione orale in presenza; il giudice di legittimità ha preso atto della rituale richiesta avanzata dai difensori.
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoindizianti rese da una persona non indagata possono essere utilizzate contro terzi se esistono riscontri oggettivi: l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. tutela soltanto il dichiarante.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche o estrapolate senza indicazione puntuale degli atti viziati sono dichiarate inammissibili.
- La concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede elementi positivi concreti: la mera istanza difensiva o l'ammissione tardiva di responsabilità non bastano di per sé.
- L'attenuante della minima partecipazione (art. 114) non si applica se sussistono aggravanti legate al numero dei concorrenti o altre aggravanti che per norme escludono la diminuente.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella dosimetria della pena ma deve indicare gli elementi decisivi (art. 133); l'impugnazione in cassazione non è strumento per rinnovare la valutazione del merito se la motivazione non è contraddittoria o illogica.
- Se un appello del pubblico ministero non è specifico e non è correlato alla decisione impugnata, l'accoglimento dell'appello in modo da peggiorare la posizione dell'imputato può violare il divieto di reformatio in peius.
- Per riconoscere l'aggravante delle 'più persone riunite' nel reato di estorsione, è possibile valutare la presenza collettiva anche rispetto ai molteplici momenti in cui sono state effettuate le richieste estorsive, specialmente nel contesto mafioso, purché la motivazione lo espliciti.
- Prima di aumentare la pena per continuazione, il giudice deve motivare la configurazione di più condotte: la mera decisione in peius senza analisi preliminare della continuazione è censurabile.
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