Cassazione Penale, Sentenza n. 29369/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per estorsione (art. 629 c.p.) articolando tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta difformità tra il capo d'imputazione (descritto in termini di minaccia) e la sentenza (che ha qualificato il fatto come estorsione), lamentando che l'addebito non indicava il concreto "ingiusto profitto" e quindi aveva impedito una piena difesa; 2) omessa e travisata valutazione di prove decisive (in particolare la testimonianza di Silvia Coppola) e delle conversazioni registrate e delle deposizioni di testimoni, che secondo la difesa dimostrerebbero che la condotta era solo un invito ad allontanarsi o al più minaccia semplice/violenza privata; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. In particolare: 1) ha ritenuto infondato il vizio di correlazione (art. 521 c.p.p.), ritenendo che il capo di imputazione conteneva elementi idonei a ricondurre la condotta allo schema dell'estorsione (minaccia costrittiva, riferimento esplicito all'ingiusto profitto e al danno patrimoniale consistente nella rinuncia all'attività di promozione turistica) e che l'imputato era stato consapevole delle prove a suo carico; 2) ha giudicato non decisiva la deposizione di Silvia Coppola (la cui allegazione al ricorso era anche incompleta) e ha ritenuto corretta la valutazione delle conversazioni registrate e delle altre testimonianze, escludendo il travisamento probatorio dedotto; le fattispecie alternative prospettate per la prima volta in Cassazione (violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sono inammissibili perché non dedotte in appello; 3) ha dichiarato inammissibile il motivo sulla lieve entità per difetto di tempestiva deduzione in sede di appello (il nuovo criterio giurisprudenziale/legislativo non era stato richiesto in appello), richiamando principi di devoluzione e ufficiosità dell'appello. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la valutazione della corrispondenza tra accusa e sentenza deve tener conto non solo del testo dell'imputazione ma anche delle risultanze probatorie rese note all'imputato; non sussiste mutamento del fatto se la diversa qualificazione giuridica era prevedibile e basata sugli elementi descritti nell'imputazione
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Il reato è stato ritenuto integrato perché nella descrizione contestuale sono stati ravvisati gli elementi dell'ingiusto profitto e della minaccia costrittiva che hanno indotto la vittima a desistere dalla sua attività
Richiamata in contrapposizione dalla difesa come qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto che la configurazione giuridica processuale abbia consentito l'applicazione dell'art. 629 piuttosto che dell'art. 612, sulla base degli elementi probatori
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Applicata per valutare i limiti dell'impugnazione in Cassazione: in particolare i criteri di decisività della prova omessa (comma 1, lett. d) e l'inammissibilità di motivi nuovi non dedotti in appello (comma 3)
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di possibilità per il giudice di appello di concedere d'ufficio circostanze attenuanti; la Corte ha osservato che la mancata concessione d'ufficio non è in genere denunciabile in Cassazione se la parte non ha sollecitato il riconoscimento in appello
Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 15/06/2023
La pronuncia ha introdotto/riconosciuto la diminuente della lieve entità per il reato di estorsione; tuttavia la sua applicazione deve essere tempestivamente dedotta in appello per poter essere valutata, altrimenti è inammissibile in Cassazione
Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Richiamata per il principio che il potere del giudice di appello di concedere benefici d'ufficio è eccezionale e il mancato esercizio non configura automaticamente un vizio denunciabile in Cassazione; rafforza l'obbligo di dedurre in appello le circostanze rilevanti
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati come limiti alla rinnovata qualificazione del fatto: la diversa qualificazione deve essere prevedibile e rispettare il diritto di difesa
Massime di principio
- La verifica della correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) non si limita alla lettura formale del capo d'imputazione: il giudizio tiene conto anche delle risultanze probatorie rese note all'imputato e delle possibili qualificazioni giuridiche prevedibili; perciò una diversa qualificazione in sentenza è lecita se era un esito prevedibile in base agli elementi dell'imputazione
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per omessa o travisata valutazione di prove è necessario dimostrare che la prova omessa o valutata erroneamente sarebbe stata decisiva (avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia); allegazioni incomplete della prova resa in dibattimento sono generalmente insufficienti
- Le nuove qualificazioni giuridiche o richieste di attenuanti introdotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili se non erano state dedotte in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); le questioni rilevanti di fatto e di diritto devono essere tempestivamente sollevate nell'iter di impugnazione in modo da consentire il loro esame di merito
- La previsione per il giudice di appello di concedere circostanze attenuanti d'ufficio è eccezionale: il difensore dovrebbe comunque chiedere espressamente l'applicazione di nuove norme o attenuanti nelle sedi di merito per non perdere la possibilità di ottenere il beneficio
- Quando si contestano valutazioni di attendibilità dei testimoni e l'interpretazione di conversazioni registrate, è utile per la difesa produrre l'intero contesto probatorio (tutti i verbali, registrazioni complete e sommarie informazioni) e spiegare con precisione in che modo l'omissione o il travisamento avrebbero inciso in modo determinante sull'esito del giudizio
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