Cassazione Penale, Sentenza n. 29366/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Antonini Giuseppe: cinque motivi di ricorso. Contestava la violazione degli artt. 192, comma 3 e 546, comma 1 lett. e) c.p.p. e la mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso morale nelle truffe e nelle appropriazioni indebite (attribuzione del ruolo di "amministratore di fatto" fondato, secondo la difesa, unicamente su una sentenza irrevocabile pregressa e priva di riscontri probatori specifici); deduceva nullità per omessa motivazione sul concorso e sulla partecipazione alle appropriazioni indebite; chiedeva dichiarazione di estinzione per prescrizione di specifici capi (anche eccependo la sospensione dei termini per 55 giorni); denunciava infine errore nel calcolo della pena in relazione all'aumento a titolo di continuazione (errore aritmetico nella determinazione dei giorni da aggiungere e nella riduzione per il rito abbreviato). Babetto Patrizia Giacomina: due motivi di ricorso. Contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648-ter c.p. (impiego di utilità di provenienza illecita), sostenendo che la Corte aveva fondato il dolo su mere presunzioni (rapporto di coniugio, coincidenze temporali dei movimenti bancari, attribuzioni di poteri su conti non esistenti nel periodo contestato) e denunciava la non contemporaneità/insussistenza del delitto presupposto (bancarotta) rispetto agli atti di impiego contestati, richiamando la regola che la bancarotta si consuma con la dichiarazione di fallimento e dunque il reimpiego dovrebbe precederla o essere altrimenti qualificato.
La decisione
Per Antonini Giuseppe: la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (critiche sulla valutazione probatoria e sulla motivazione individualizzata) ma ha accolto il quinto motivo relativo all'errato calcolo dell'aumento di pena a titolo di continuazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a 36 reati (elencati nel dispositivo: c.d. capi 2, 9, 11, 16, 18, 25, 44, 51, 58, 61, 65, 72, 73, 75, 77, 82, 83, 88, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 109, 114, 116, 120, 121, 122, nonché i capi I, II, III e VI e il fatto II della contestazione suppletiva) che ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello; ha rideterminato la pena complessiva applicata al ricorrente (aumento sulla pena già irrevocabile del 13/07/2020) e, tenuto conto delle declaratorie estintive e della riduzione per il rito, ha fissato la nuova pena complessiva in anni quattro, mesi sei e giorni cinque di reclusione. Per Patrizia Giacomina Babetto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto corrette le valutazioni delle corti di merito sull'elemento soggettivo e sulla sussistenza del reato presupposto, rigettando le doglianze che chiedevano diversa valutazione delle prove; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali per questo grado e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Richieste di rifusione delle spese delle parti civili non accolte perché le parti civili non sono intervenute in udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzazione delle sentenze penali irrevocabili come elemento di prova; nella vicenda la sentenza irrevocabile per bancarotta è stata valutata insieme ad altri elementi istruttori per accertare il ruolo gestionale attribuito agli Antonini
art. 546 cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in appello e obbligo di motivazione; richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione della sentenza di merito
art. 125 cod. proc. pen.
Principio del contraddittorio e motivazione della sentenza; richiamato dalle parti per contestare la motivazione
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; richiamato in relazione all'onere di specificare la partecipazione individuale di ciascun concorrente
art. 648-ter cod. pen.
Reato di impiego di utilità di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto che, in base alla valutazione complessiva degli elementi bancari, familiari e gestionale, il dolo sia stato adeguatamente provato
art. 646 cod. pen.
Appropriazione indebita; utilizzato per valutare la natura dei prelievi antecedenti al fallimento e la possibile qualificazione come appropriazione già prima della dichiarazione di fallimento
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione per prescrizione; applicata per valutare i termini prescrizionali dei reati e per dichiarare estinti 36 addebiti maturati successivamente alla sentenza di appello
art. 81 cod. pen.
Criterio per determinare l'aumento della pena per il reato continuato (giorni aggiuntivi per ogni capo); centrale nel motivo accolto relativo al calcolo aritmetico dell'aumento
art. 132 e 133 cod. pen.
Regole generali sull'individuazione e misura della pena; richiamate nella critica al calcolo della pena
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Regola sull'ammissibilità dei motivi aggiunti e collegamento con il ricorso principale; ha influito sull'inammissibilità di censure tardive
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. e) e lett. c)
Limiti di valutazione della motivazione in sede di cassazione: impedisce di trasformare in motivo di diritto critiche che sono in realtà questioni di merito sulla valutazione delle prove
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze per la parte ricorrente soccombente: condanna alle spese processuali per il grado di giudizio
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica della disciplina prescrizionale per i reati commessi nel periodo indicato; applicata per alcuni addebiti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 prevedendo sospensione aggiuntiva
Massime di principio
- La valutazione di una sentenza irrevocabile come elemento di prova è lecita ma necessita di integrazione con altri elementi istruttori: non basta rinviare automaticamente alla pronuncia pregressa per fondare la responsabilità personale di ciascun imputato.
- In cassazione non è consentito trasformare in motivi di diritto doglianze che sono, in realtà, contestazioni della valutazione di merito delle prove; i vizi di motivazione devono essere specifici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non cumulativi in modo generico.
- La decorrenza della prescrizione per reati istantanei di danno (es. truffa) si fa generalmente decorrere dalla data del danno effettivo (data pagamento), mentre per appropriazione indebita dalla data dell'atto di dominio: il calcolo deve tenere conto di eventuali sospensioni legali e di atti interruttivi intervenuti.
- Nel caso di reati continuati l'aumento della pena (ex art. 81 c.p.) richiede calcolo aritmetico preciso; errori di computo possono giustificare l'annullamento e la rideterminazione della pena da parte della Cassazione senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori.
- In reati quali il riciclaggio/impiego (art. 648-ter), soprattutto in contesti familiari e societari intrecciati, la prova del dolo può essere ricostruita per via indiziaria con la valutazione globale e sinergica di rapporti familiari, flussi bancari anomali, e partecipazioni gestionali: la Corte può ritenere sufficiente un quadro indiziario robusto se privo di spiegazioni alternative razionali.
- Le doglianze tardive o introdotte in replica memorie depositate oltre i termini possono essere dichiarate inammissibili: è cruciale sollevare tutte le questioni difensive utili nei termini processuali ordinari.
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