Cassazione Penale, Sentenza n. 29365/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle rispettive condanne (delitti di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina, lesioni e relative aggravanti) chiedendo la cassazione per vizi di motivazione e di diritto: mancata valutazione della prevedibilità/consapevolezza degli imputati rispetto ai fatti; errata o contraddittoria valutazione delle prove e dei riconoscimenti; mancato riconoscimento delle attenuanti (art.116 c.2 c.p.); errata applicazione e quantificazione degli aumenti di pena per continuazione; contestazione delle aggravanti (uso di armi, stato di incapacità procurata, pluralità di persone riunite) e della sussistenza del ruolo di mandante rispetto a taluni imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o comunque infondati. Ha ritenuto generiche molte doglianze dei ricorrenti, ha confermato che la Corte territoriale ha svolto una valutazione globale, logica e non manifestamente illogica delle prove (anche in chiave indiziaria), ha respinto le censure relative alla mancata applicazione dell'art.116 c.2 c.p. e alla quantificazione della pena, ha escluso gli errori di persona o di valutazione rilevanti ai fini di legittimità e ha confermato la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui le doglianze meramente critiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione; dunque le condanne confermate in appello sono rimaste vigenti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla motivazione: molti motivi sono stati ritenuti generici o non confrontati con l'ampia motivazione di merito e quindi inammissibili.
art. 116, comma secondo cod. pen.
Ipotesi di concorso anomalo/partecipazione limitata: la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante richiesta dai ricorrenti, perché vi era adesione consapevole al progetto criminoso e prevedibilità delle modalità violente.
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali: la Corte ha valorizzato la verifica di attendibilità svolta dal giudice di merito e ha ricordato i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni probatorie.
art. 533 cod. proc. pen.
Standard probatorio nel processo penale: la sentenza di merito è stata ritenuta conforme al canone di valutazione 'al di là di ogni ragionevole dubbio' anche tramite un apprezzamento unitario degli indizi.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina e relative aggravanti: le censure sull'applicazione delle aggravanti e sulla responsabilità per rapina sono state respinte in ragione della valutazione probatoria complessiva.
art. 605 cod. pen.
Norma sul sequestro di persona: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie autonoma rispetto ad altri reati, anche quando la privazione della libertà era strumentale ad estorsione/rapina.
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione delle pene e l'uso discrezionale del giudice di merito nella determinazione del quantum.
art. 81 cod. pen.
Regole sulla continuazione: la Corte ha motivato le ragioni per la modulazione degli aumenti di pena e ha ritenuto infondate le richieste di riduzione mosse in cassazione.
art. 59 cod. pen.
Sull'elemento soggettivo e la prevedibilità delle circostanze di reato: la Corte ha applicato la nozione di previsione/prevedibilità per imputare ad un mandante la responsabilità delle modalità violente previste o prevedibili dagli esecutori.
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nei motivi (valutazione delle prove, tecniche difensive e motivazione): molte doglianze fondate su valutazione delle prove sono state ritenute non consentite in Cassazione se non adeguatamente specificate.
Massime di principio
- In sede di Cassazione i rilievi generici sulla motivazione o sulla valutazione complessiva delle prove sono spesso dichiarati inammissibili: è necessario che i motivi siano specifici e confrontino punto per punto la motivazione di merito.
- Quando il giudice di merito compie una valutazione indiziaria deve motivare l'unitarietà e la convergenza degli indizi: per resistere in Cassazione la difesa deve mostrare contraddizioni logiche manifeste o violazioni di legge puntuali.
- La partecipazione al fatto collettivo può essere riconosciuta anche per comportamenti 'adesivi' o logistici (es. attirare la vittima), se risulta la prevedibilità dell'azione violenta e l'adesione al progetto criminoso.
- L'attenuante dell'art.116 c.2 c.p. (concorso anomalo) richiede che l'evento commesso da altri sia davvero non prevedibile dall'imputato: se le modalità violente erano prevedibili o riconducibili al mandato, l'attenuante è difficilmente concedibile.
- Le doglianze circa la quantificazione della pena (aumenti per continuazione, applicazione degli indici di cui all'art.133 c.p.) sono sindacabili con difficoltà in Cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
- Per le aggravanti (uso di armi, pluralità di persone, stato di incapacità), occorre dimostrare che il singolo imputato abbia voluto, saputo o reso prevedibile il loro impiego; la prevedibilità ex ante è elemento cruciale per l'imputazione soggettiva delle aggravanti.
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