Cassazione Penale, Sentenza n. 29364/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermò condanne pronunciate in primo grado per associazione per delinquere (capo 2) e vari reati connessi (truffa a danno del Servizio sanitario regionale, riciclaggio, ricettazione, falsità, ecc.). Le censure, articolate separatamente per ciascuno, comprendono: insufficiente e illogica motivazione (Calvanico); omessa/insufficiente valutazione dell'esclusione della circostanza aggravante dell'"agevolazione mafiosa" ex art. 416-bis.1 (Cotugno e altri), violazione della clausola di esclusione dell'art. 648-bis in presenza di reati presupposto riconducibili all'associazione (Cotugno, altri); difetti formali o di notifica e vizi di data/indicazione sentenza (Antimo Di Donato); errata valutazione e mancato scrutinio della prova dichiarativa dei collaboratori (Vincenzo Di Donato, Natale, altri); travisamento e mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni (Natale, Perrone e altri); erronea esclusione del vincolo di continuazione/ ne bis in idem tra diverse sentenze (Giarnieri, Perrone); difetti nella motivazione della dosimetria/supposta mancata concessione delle attenuanti generiche (vari). Alcuni ricorrenti chiedevano altresì la derubricazione o l'assorbimento di reati e l'annullamento/ modifica delle pene.
La decisione
La Corte di cassazione ha in gran parte rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di specificità o per manifesta infondatezza delle censure. In particolare: il ricorso di Salvatore Calvanico è stato dichiarato inammissibile; molti ricorsi (Gatto, Vincenzo Di Donato, Giarnieri, Perrone, ecc.) sono stati ritenuti manifestamente infondati e rigettati; il ricorso di Daniela Cotugno è stato in parte accolto: la Corte d'appello non aveva esaminato un motivo di appello relativo all'esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1, determinando l'annullamento limitato di tale profilo; il ricorso di Antimo Di Donato è stato accolto parzialmente limitatamente all'entità della riduzione di pena riconosciuta per la circostanza attenuante speciale (collaborazione/dissociazione) e dunque la materia della quantificazione dovrà essere riconsiderata; il ricorso di Gianluigi Natale è stato in parte accolto con annullamento limitato in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (rinvio ad altra sezione per nuovo esame su quel punto); il ricorso di Raffaele Palumbo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. Per il resto, le motivazioni dei giudici del merito sono state ritenute logiche e corrette e le condanne confermate, con poche modifiche limitate e rinvii per riesame su punti specifici indicati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) (richiamato come parametro di censura dei motivi di ricorso)
Usato come criterio per valutare la specificità, la fondatezza e i vizi di motivazione dei motivi di cassazione; i motivi generici o aspecifici sono dichiarati non consentiti o inammissibili
"circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa"; terzo comma (attenuante speciale per dissociazione/collaborazione)
La circostanza aggravante richiede prova della finalità di agevolare l'associazione mafiosa; la circostanza attenuante speciale di dissociazione/collaborazione (terzo comma) si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione e la sua incidenza non può essere ridimensionata con valutazioni sulla gravità del reato o sulla personalità
"clausola di riserva" (menzionata in relazione al concorso con i reati associativi)
La clausola che esclude il concorso tra reati di riciclaggio e reati associativi opera se le somme/beni derivano dal reato associativo medesimo; non opera se il denaro oggetto di riciclaggio proviene da reati-fine distinti (es. truffe ai danni del servizio sanitario) ai quali l'imputato non ha concorso
art. 192, commi 1 e 3 (regole sulla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e richiesta di riscontri)
Le dichiarazioni dei collaboratori vanno sottoposte a rigoroso esame di attendibilità; le "chiamate in correità" richiedono riscontri esterni individualizzanti ai sensi del comma 3 per fondare profili di responsabilità e circostanze aggravanti
art. 133 (criteri di determinazione della pena)
Il giudice deve indicare i criteri ritenuti decisivi nella commisurazione della pena; per il contrasto sulle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice motivi rispetto agli elementi che ritiene prevalenti
art. 81, secondo comma (continuità / reato continuato)
Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso preordinato; la mera coincidenza temporale o la reiterazione di reati non basta: occorrono indici concreti di unitarietà (omogeneità, contiguità spazio-temporale, programmàtica)
Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 (Iavarazzo)
"Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa" (massima richiamata)
Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'esclusione del concorso fra associazione mafiosa e riciclaggio; la Corte ha tuttavia precisato che la sua applicazione dipende dalla concreta identificazione del reato presupposto e dalla provenienza delle somme oggetto di riciclaggio
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche sulla "illogicità" della motivazione sono spesso inammissibili
- Le "chiamate in correità" e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione rigorosa e, ove possibile, riscontri esterni individualizzanti (art. 192 c.p.p., comma 3); in mancanza, il giudice di merito deve motivare adeguatamente la fiducia attribuita
- La clausola di esclusione di art. 648-bis non opera automaticamente: bisogna verificare l'effettiva provenienza delle somme (se derivanti dal reato associativo o da reati-fine distinti) per stabilire se sussiste concorso di reati
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) occorre un "unico disegno criminoso" preordinato; la semplice sovrapposizione temporale o il fatto che persone comuni partecipino a più sodalizi non garantisce automaticamente la continuazione
- La circostanza attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione (art. 416-bis.1, terzo comma) si basa sull'utilità obiettiva della collaborazione e la sua incidenza sulla pena non può essere ridotta per valutazioni sulla gravità del reato o sulla personalità del collaborante
- Se la Corte d'appello omette di esaminare un motivo rilevante di appello, la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo esame
- Nelle impugnazioni penali la difesa deve indicare chiaramente i criteri di doglianza (es.: quale elemento specifico della motivazione si ritiene errato) per superare la soglia di ammissibilità in Cassazione
- La determinazione della pena rientra nel merito e è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente assente o illogica; altrimenti il richiamo alla "gravità del fatto" e ai criteri di cui all'art. 133 è spesso ritenuto sufficiente
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