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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29364/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermò condanne pronunciate in primo grado per associazione per delinquere (capo 2) e vari reati connessi (truffa a danno del Servizio sanitario regionale, riciclaggio, ricettazione, falsità, ecc.). Le censure, articolate separatamente per ciascuno, comprendono: insufficiente e illogica motivazione (Calvanico); omessa/insufficiente valutazione dell'esclusione della circostanza aggravante dell'"agevolazione mafiosa" ex art. 416-bis.1 (Cotugno e altri), violazione della clausola di esclusione dell'art. 648-bis in presenza di reati presupposto riconducibili all'associazione (Cotugno, altri); difetti formali o di notifica e vizi di data/indicazione sentenza (Antimo Di Donato); errata valutazione e mancato scrutinio della prova dichiarativa dei collaboratori (Vincenzo Di Donato, Natale, altri); travisamento e mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni (Natale, Perrone e altri); erronea esclusione del vincolo di continuazione/ ne bis in idem tra diverse sentenze (Giarnieri, Perrone); difetti nella motivazione della dosimetria/supposta mancata concessione delle attenuanti generiche (vari). Alcuni ricorrenti chiedevano altresì la derubricazione o l'assorbimento di reati e l'annullamento/ modifica delle pene.

La decisione

La Corte di cassazione ha in gran parte rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di specificità o per manifesta infondatezza delle censure. In particolare: il ricorso di Salvatore Calvanico è stato dichiarato inammissibile; molti ricorsi (Gatto, Vincenzo Di Donato, Giarnieri, Perrone, ecc.) sono stati ritenuti manifestamente infondati e rigettati; il ricorso di Daniela Cotugno è stato in parte accolto: la Corte d'appello non aveva esaminato un motivo di appello relativo all'esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1, determinando l'annullamento limitato di tale profilo; il ricorso di Antimo Di Donato è stato accolto parzialmente limitatamente all'entità della riduzione di pena riconosciuta per la circostanza attenuante speciale (collaborazione/dissociazione) e dunque la materia della quantificazione dovrà essere riconsiderata; il ricorso di Gianluigi Natale è stato in parte accolto con annullamento limitato in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (rinvio ad altra sezione per nuovo esame su quel punto); il ricorso di Raffaele Palumbo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. Per il resto, le motivazioni dei giudici del merito sono state ritenute logiche e corrette e le condanne confermate, con poche modifiche limitate e rinvii per riesame su punti specifici indicati.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) (richiamato come parametro di censura dei motivi di ricorso)

    Usato come criterio per valutare la specificità, la fondatezza e i vizi di motivazione dei motivi di cassazione; i motivi generici o aspecifici sono dichiarati non consentiti o inammissibili

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    "circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa"; terzo comma (attenuante speciale per dissociazione/collaborazione)

    La circostanza aggravante richiede prova della finalità di agevolare l'associazione mafiosa; la circostanza attenuante speciale di dissociazione/collaborazione (terzo comma) si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione e la sua incidenza non può essere ridimensionata con valutazioni sulla gravità del reato o sulla personalità

  • art. 648-bis cod. pen.

    "clausola di riserva" (menzionata in relazione al concorso con i reati associativi)

    La clausola che esclude il concorso tra reati di riciclaggio e reati associativi opera se le somme/beni derivano dal reato associativo medesimo; non opera se il denaro oggetto di riciclaggio proviene da reati-fine distinti (es. truffe ai danni del servizio sanitario) ai quali l'imputato non ha concorso

  • art. 192 c.p.p.

    art. 192, commi 1 e 3 (regole sulla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e richiesta di riscontri)

    Le dichiarazioni dei collaboratori vanno sottoposte a rigoroso esame di attendibilità; le "chiamate in correità" richiedono riscontri esterni individualizzanti ai sensi del comma 3 per fondare profili di responsabilità e circostanze aggravanti

  • art. 133 c.p.

    art. 133 (criteri di determinazione della pena)

    Il giudice deve indicare i criteri ritenuti decisivi nella commisurazione della pena; per il contrasto sulle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice motivi rispetto agli elementi che ritiene prevalenti

  • art. 81 c.p.

    art. 81, secondo comma (continuità / reato continuato)

    Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso preordinato; la mera coincidenza temporale o la reiterazione di reati non basta: occorrono indici concreti di unitarietà (omogeneità, contiguità spazio-temporale, programmàtica)

  • Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 (Iavarazzo)

    "Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa" (massima richiamata)

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'esclusione del concorso fra associazione mafiosa e riciclaggio; la Corte ha tuttavia precisato che la sua applicazione dipende dalla concreta identificazione del reato presupposto e dalla provenienza delle somme oggetto di riciclaggio

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche sulla "illogicità" della motivazione sono spesso inammissibili
  • Le "chiamate in correità" e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione rigorosa e, ove possibile, riscontri esterni individualizzanti (art. 192 c.p.p., comma 3); in mancanza, il giudice di merito deve motivare adeguatamente la fiducia attribuita
  • La clausola di esclusione di art. 648-bis non opera automaticamente: bisogna verificare l'effettiva provenienza delle somme (se derivanti dal reato associativo o da reati-fine distinti) per stabilire se sussiste concorso di reati
  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) occorre un "unico disegno criminoso" preordinato; la semplice sovrapposizione temporale o il fatto che persone comuni partecipino a più sodalizi non garantisce automaticamente la continuazione
  • La circostanza attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione (art. 416-bis.1, terzo comma) si basa sull'utilità obiettiva della collaborazione e la sua incidenza sulla pena non può essere ridotta per valutazioni sulla gravità del reato o sulla personalità del collaborante
  • Se la Corte d'appello omette di esaminare un motivo rilevante di appello, la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo esame
  • Nelle impugnazioni penali la difesa deve indicare chiaramente i criteri di doglianza (es.: quale elemento specifico della motivazione si ritiene errato) per superare la soglia di ammissibilità in Cassazione
  • La determinazione della pena rientra nel merito e è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente assente o illogica; altrimenti il richiamo alla "gravità del fatto" e ai criteri di cui all'art. 133 è spesso ritenuto sufficiente

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