Cassazione Civile, Ordinanza n. 00685/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo al reddito da lavoro autonomo per l'anno d'imposta 2011, con irrogazione di sanzioni per dichiarazione infedele. In primo grado deduceva la nullità dell'atto per difetto di appartenenza del sottoscrittore ai ruoli dirigenziali e, nel merito, contestava la pretesa fiscale; la domanda veniva accolta sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su un tema nuovo, perché il primo giudice avrebbe dovuto esaminare solo la questione dell'appartenenza del funzionario alla carriera direttiva e non la mancanza di nominativo nella delega; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, censurando la nullità dell'avviso per essere stato sottoscritto in base a una delega di firma priva dell'indicazione nominativa del delegato; (3) omesso esame di un punto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato la documentazione prodotta dall'Ufficio attestante i requisiti soggettivi e professionali del funzionario firmatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice d'appello si fosse pronunciato su una questione effettivamente devoluta dall'appellante, cioè sulla validità della delega di firma conferita al funzionario che aveva sottoscritto l'atto. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quale delega di firma e non di funzioni, non richiede l'indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, potendo la legittimazione essere verificata anche tramite ordini di servizio; inoltre, ha rilevato che la CTR non aveva esaminato la documentazione depositata dall'Ufficio che attestava la qualifica del sottoscrittore. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che preclude la proposizione di eccezioni nuove in appello nel processo tributario
richiamato a presidio del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è delega di firma; non è necessario che rechi il nominativo del delegato o il termine di validità, se la legittimazione è verificabile tramite ordini di servizio e documentazione di supporto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali e ultrapetizione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un punto decisivo della controversia
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice d'appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide su una questione che sia stata effettivamente devoluta con l'atto di appello; non sussiste ultrapetizione quando la censura riguardi il medesimo nucleo di contestazione già introdotto nel processo.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni; per la sua validità non è necessario che contenga l'indicazione nominativa del delegato o il termine di efficacia, potendo tali elementi risultare anche da ordini di servizio e documenti interni idonei a verificare ex post il potere esercitato.
- È censurabile la decisione di merito che dichiari la nullità dell'avviso di accertamento senza esaminare la documentazione prodotta dall'Ufficio che attesti la qualifica e i requisiti del funzionario sottoscrittore, quando tale documentazione sia potenzialmente decisiva ai fini della legittimità dell'atto.
- In materia di sottoscrizione degli atti impositivi, la validità dell'atto non dipende dalla sola presenza del nominativo del delegato nella delega, ma dalla possibilità di ricostruire in modo verificabile il potere di firma del soggetto che ha sottoscritto l'avviso.
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