Cassazione Civile, Ordinanza n. 35964/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi venditore)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare del 27 giugno 2001 relativo alla vendita di due terreni inseriti nel piano cave di un Comune. Il promissario acquirente, interessato alla coltivazione di cave, si era obbligato a consegnare al promittente venditore una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del pagamento del prezzo rateizzato, mentre il venditore avrebbe dovuto immetterlo nel possesso entro una certa data. Il promittente venditore aveva chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento, sostenendo che la polizza fosse stata consegnata in ritardo e comunque non conforme alle pattuizioni. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento della Cassazione, la corte di rinvio aveva ritenuto grave l'inadempimento del promissario acquirente, dichiarando la risoluzione del contratto e condannandolo al pagamento delle penali contrattuali. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto, in sintesi: la mancata verifica della essenzialità del termine di adempimento; l'omesso esame dei comportamenti delle parti che, a suo dire, escludevano la natura essenziale del termine; l'erroneità della valutazione sulla idoneità della polizza fideiussoria e sulla ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che la prova della solvibilità dell'emittente non gravasse su di lui e che la missiva del suo difensore non potesse essere letta come mancata contestazione della garanzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato la natura essenziale del termine, ma aveva dichiarato la risoluzione per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., in applicazione del principio già enunciato nel precedente giudizio di cassazione. Ha inoltre osservato che il giudice di rinvio si era attenuto al principio di diritto sul riparto dell'onere della prova: una volta dimostrata l'inidoneità della polizza perché rilasciata da soggetto non autorizzato, spettava alla controparte provare la solidità e solvibilità dell'emittente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nei motivi per contestare l'interpretazione del contratto e la disciplina pattizia, ma non decisivo nella soluzione finale
richiamati per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte ribadisce che l'interpretazione va condotta dal tenore letterale complessivo delle pattuizioni
invocato per sostenere la natura essenziale del termine; la Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su tale norma
utilizzato come base della risoluzione per inadempimento grave
richiamato per qualificare l'inadempimento come non di scarsa importanza ai fini della risoluzione
invocato per sostenere la nullità della polizza o della garanzia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva nel quadro del giudizio di rinvio
la Corte afferma che l'onere probatorio era stato correttamente ripartito: dimostrata l'inidoneità della garanzia, spettava alla controparte provare la validità e affidabilità dell'emittente
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106
richiamato quale parametro per affermare che la polizza era stata emessa da soggetto non autorizzato secondo la normativa bancaria e creditizia
il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione precedente
richiamato nel ricorso per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte dichiara i motivi inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni non più decisive nel giudizio di rinvio.
- Quando un giudice di legittimità enuncia un principio di diritto, il giudice di rinvio è vincolato ad applicarlo ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., senza poterlo rimettere in discussione.
- In tema di contratto preliminare, l'interpretazione delle clausole va compiuta considerando il tenore letterale complessivo e la funzione economico-pratica dell'accordo, valorizzando il sinallagma tra le prestazioni.
- Se una garanzia fideiussoria pattuita come condizione funzionale dell'assetto contrattuale è rilasciata da soggetto non autorizzato, l'inidoneità della garanzia integra inadempimento rilevante ai fini della risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c., salvo prova contraria sull'effettiva solidità e solvibilità dell'emittente.
- Una volta che la parte onerata abbia dimostrato l'inidoneità del titolo di garanzia, spetta alla controparte fornire la prova contraria della validità sostanziale della garanzia stessa e della capacità dell'emittente di adempiere.
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