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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 30/03/2023 (giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione del 23/09/2021) che confermava le condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (tra cui reati in materia di stupefacenti artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, ricettazione art. 648 c.p.). I ricorrenti censurano in particolare: carenze motivazionali nell'identificazione degli odierni imputati nelle persone menzionate nelle intercettazioni; insufficiente prova del contributo effettivo e causale richiesto dall'art. 416-bis (distinzione tra mera contiguità e partecipazione attiva); travisamento e utilizzazione di atti di altri processi ex art. 238-bis c.p.p.; mancata o errata valutazione delle prove dichiarative (collaboratori); errata determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla modifica normativa (l. 69/2015) e questioni legate alla sussistenza del dolo nella ricettazione (capo 31) e della consumazione del reato di importazione stupefacenti (capo 14).

La decisione

Decisione mista: la Corte di Cassazione ha esaminato singolarmente i ricorsi e ha ritenuto alcuni motivi infondati e altri fondati, disponendo annullamenti parziali con rinvio in più profili. Sintesi per ciascuno: - Commisso Francesco: la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'identificazione e alla partecipazione (quindi la dichiarazione di responsabilità è confermata), ma ha accolto il rilievo relativo alla determinazione della pena in relazione all'applicazione della l. 69/2015 (data di cessazione della partecipazione non adeguatamente motivata): annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo esame. - Crupi Vincenzo: la Corte ha ritenuto complessivamente fondata la motivazione di merito fornita dal giudice di rinvio (la partecipazione è adeguatamente motivata sulla base delle intercettazioni), però ha accolto il motivo relativo alla determinazione della pena (applicazione del nuovo limite edittale): annullamento limitato al punto della quantificazione della pena e rinvio. - Figliomeni Angelo e Figliomeni Cosimo: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello in ordine all'identificazione dei due fratelli nelle persone menzionate nelle intercettazioni (insufficiente utilizzo e collegamento degli elementi ex art. 238-bis e delle altre fonti); inoltre la motivazione non prova il dolo nella ricettazione. Pertanto annullamento con rinvio delle condanne relative al capo 30 (associazione mafiosa) e al capo 31 (ricettazione) per nuovo esame. - Tassone Nicola: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla sussistenza del reato di associazione mafiosa (capo 30), perché la Corte territoriale non ha superato il dictum della sentenza rescindente in ordine al contributo causale; ha quindi annullato con rinvio la parte relativa al capo 30 e le aggravanti dipendenti dall'appartenenza mafiosa. Invece la Corte ha respinto la censura relativa all'accertamento dell'importazione di stupefacenti (capo 14), ritenendo adeguatamente provata l'acquisita disponibilità. In conclusione la Cassazione ha disposto più annullamenti con rinvio per integrazione e nuova motivazione sui profili di identificazione, sussistenza del contributo causale ex art. 416-bis, dolo nella ricettazione e determinazione della pena (per effetto della l. 69/2015): alcune posizioni rimangono confermate, altre sono rinviate a nuova valutazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte richiama il principio consolidato (Mannino, Sezioni Unite Modaffari) secondo cui la "partecipazione" alla mafia richiede un contributo effettivo, concreto e visibile alla vita dell'organizzazione; non è sufficiente la mera contiguità o l'adesione morale. Il giudice di rinvio può rivalutare il compendio probatorio purché non ripeta le carenze già censurate dalla Cassazione.

  • art. 416-bis, comma 4 c.p. (e l. 69/2015)

    Rilevanza della data di cessazione della partecipazione ai fini della scelta del regime edittale applicabile: la Corte ha annullato le decisioni quando la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la data di cessazione in rapporto all'entrata in vigore della modifica normativa.

  • art. 416-bis.1 c.p. (precedentemente art. 7 l. 203/1991)

    Le aggravanti connesse al vincolo mafioso (es. agevolazione) non possono essere riconosciute automaticamente: vanno provate in relazione alla concreta partecipazione e funzione dell'imputato nell'organizzazione.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Nel settore del narcotraffico la Cassazione ha ricordato che la consumazione del reato di importazione richiede la materiale disponibilità della sostanza (anche all'estero) e non soltanto atti preparatori; per la configurazione delle aggravanti occorre prova che il narcotraffico costituisse oggetto sociale o asset del sodalizio mafioso, non un mero automatismo.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Per la ricettazione è richiesto il dolo consistente nella consapevolezza della provenienza illecita della cosa: quando l'accusa si fonda su intercettazioni indirette, la Corte richiede argomentazione specifica sulla consapevolezza dei ricettatori 'di grado successivo'.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Utilizzo in cassazione di documenti/accertamenti giudiziari di altri procedimenti: la sentenza acquisita non ha valore vincolante; il giudice di merito può tenerne conto ma deve motivare specificamente e non limitarsi a richiamare passaggi altrui senza verificare fonti e attendibilità.

  • art. 627 c.p.p.

    Limiti e poteri del giudice di rinvio: dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha ampia cognizione per riconsiderare il fatto, purché non ripeta le medesime carenze motivate censurate dalla Cassazione e si conformi ai principi di diritto enunciati.

  • art. 192 c.p.p. (valutazione indizi)

    La Corte ricorda che gli indizi devono essere valutati secondo regole logiche e massime di esperienza: sono ammesse deduzioni indiziarie ma non congetture prive di adeguata base probatoria.

Massime di principio

  • Diritto di rinvio: se la Cassazione annulla per vizio di motivazione il giudice di rinvio può rivalutare l'intero compendio probatorio e arrivare alle stesse o a diverse conclusioni purché colmi le carenze criticate e non ripeta gli stessi errori argomentativi.
  • Art. 416-bis: per affermare la partecipazione mafiosa è necessario dimostrare un contributo effettivo, anche minimale ma concreto e riconoscibile, alla vita e all'operatività dell'organizzazione; la mera conoscenza, frequentazione o riferimenti in intercettazioni non bastano.
  • Intercettazioni e identificazioni: l'identificazione di soggetti citati in intercettazioni dev'essere supportata da elementi convergenti e spiegazioni logiche (non solo citazioni in sentenze altrui); l'uso di sentenze di altri processi (art. 238-bis) richiede motivazione specifica e verifica delle fonti.
  • Ricettazione: la prova del dolo richiede elementi che rendano plausibile la consapevolezza della provenienza illecita da parte del ricettatore; se la prova è indiretta (intercettazioni tra terzi) la motivazione deve esplicitare tale collegamento probatorio.
  • Aggravanti connesse alla mafia e al narcotraffico: non possono essere applicate per automatismo; occorre dimostrare che il traffico o la disponibilità di armi siano effettivamente funzionali o attribuibili all'asset organizzativo mafioso.
  • Determinazione della pena post-modifiche normative: quando la legge penale cambia in peius in un arco temporale vicino ai fatti contestati, il giudice deve motivare con precisione la data di cessazione della partecipazione per stabilire il regime edittale applicabile.
  • Limiti del sindacato di Cassazione sulla motivazione: la Corte verifica la completezza e la logicità dell'iter argomentativo; non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito salvo quando la motivazione sia manifestamente illogica o il risultato si fondi su travisamento di atti processuali.

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