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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33414/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942) ritenendo che la Corte di appello non avesse adeguatamente rispettato le indicazioni della sentenza di annullamento della Cassazione (che aveva rilevato lacune probatorie sull'elemento soggettivo del dolo specifico). Denunciava l'insufficiente e illogica motivazione della Corte di appello, la mancata valutazione organica delle deduzioni difensive (fra cui la esistenza di contabilità e il deposito del bilancio 2009), e chiedeva la riqualificazione della fattispecie in bancarotta semplice documentale (art. 217 l.f.) per negligenza, con conseguente possibile prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, avesse integrato puntualmente la motivazione richiesta dalla sentenza rescindente: ha fatto riferimento all'informativa della Guardia di Finanza del 12/2/2016 che indicava il transito di alcuni lavoratori dalla societa fallita alla Serena s.r.l., ha affermato la riconducibilità della Serena s.r.l. al ricorrente, ha evidenziato l'esistenza di debiti previdenziali già nel periodo di amministrazione del Fratarcangeli e l'omessa consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore. Sulla base di tali elementi la Corte di appello ha ritenuto provato il dolo specifico necessario per configurare la bancarotta fraudolenta documentale e ha escluso la configurabilità della bancarotta semplice. La Cassazione ha confermato che l'onere probatorio grava sull'amministratore cessato quando è provata l'omessa tenuta o consegna delle scritture e che la Corte territoriale ha adempiuto correttamente alla motivazione; di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la condanna (reclusione di anni due) è stata confermata, con la conseguente condanna al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale quando l'omessa tenuta o la sottrazione parziale delle scritture è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione della gestione; il dolo specifico può essere desunto da un quadro circumstanziale (transito di lavoratori, debiti previdenziali, omissione di consegna).

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 217

    L'art. 217 (bancarotta semplice documentale) è distinta dalla bancarotta fraudolenta documentale: la prima è tipicamente collegata a negligenza e verifica su scritture effettivamente rinvenute; la Corte ha escluso la riqualificazione in semplice perché gli elementi evidenziavano finalità fraudolente e non mera negligenza.

  • Codice di procedura penale, art. 601, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 601, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'applicazione della legge penale e la motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua rispetto ai profili censurati.

  • Codice di procedura penale, art. 627

    Richiamato in relazione all'obbligo dei giudici di conformare la nuova motivazione alle indicazioni della sentenza rescindente: la Corte ha ritenuto adempiuto tale onere.

  • Norma giurisprudenziale richiamata (massime di legittimità)

    La Corte ha applicato i principi consolidati secondo cui l'omessa consegna o tenuta delle scritture, quando finalizzata a ostacolare l'accertamento dei debiti e la ricostruzione degli atti gestionali, integra la bancarotta fraudolenta documentale e l'onere di provare la consegna delle scritture grava sull'amministratore cessato.

Massime di principio

  • In ipotesi di bancarotta documentale, la sussistenza del dolo specifico può essere desunta da un insieme di elementi circostanziali (es. transito di lavoratori verso società riconducibili all'imputato, debiti previdenziali evidenti, omissione di consegna delle scritture).
  • Il deposito del bilancio d'esercizio non esclude l'obbligo di consegna e conservazione delle altre scritture contabili; la mera esistenza di un bilancio non esaurisce l'onere documentale richiesto agli organi fallimentari.
  • L'onere di dimostrare la consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore grava sull'amministratore cessato quando è provata l'omessa tenuta o consegna.
  • La bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 l.f.) si distingue dalla bancarotta semplice documentale (art. 217) per l'elemento soggettivo: la prima richiede dolo specifico direzionato a recare pregiudizio ai creditori, la seconda può essere configurata per negligenza.
  • Le informazioni di polizia giudiziaria e relazioni investigative (per esempio informativa della Guardia di Finanza) possono integrare il quadro probatorio e rendere concreto il meccanismo fraudolento precedentemente indicato in termini generici.
  • Se la vicenda è caratterizzata da un sistema di operazioni quali il 'transito' di personale verso società riconducibili all'amministratore per eludere oneri, il giudice può ritenere provato l'elemento intenzionale anche in assenza di una contabilità completa, purché la motivazione sia puntuale e risponda alle deduzioni difensive.
  • Nel valutare la qualificazione del fatto è essenziale che il giudice affronti e motivi specificamente le deduzioni difensive (esistenza di contabilità, tempi di cessazione attività, depositi di bilancio), altrimenti la decisione può essere censurabile per carenza motivazionale.

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