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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33409/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bosio ha impugnato la sentenza d'appello per cinque motivi: (1) insufficienza e illogicità della motivazione circa la responsabilità per emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 d.lgs. 74/2000), sostenendo che le fatture contestate non erano state specificate e che la difesa aveva prodotto documenti dimostrativi dell'effettività delle operazioni; (2) carenza di prova circa la sua qualifica di amministratore di fatto della Filteo S.r.l.; (3) illegittimità della confisca per equivalente (art. 9 e art. 12-ter d.lgs. 74/2000), con contestazione del rapporto tra profitto e beni confiscati e dell'applicabilità della confisca sui beni dell'emittente; (4) omessa e illogica valutazione delle circostanze attenuanti generiche; (5) errato rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, per mancata valutazione complessiva della personalità e della concreta possibilità di reinserimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto inammissibili per genericità i motivi 1, 2, 3 e 4 poiché non hanno adeguatamente confrontato le argomentazioni svolte dai giudici di merito né criticato in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata. In particolare la Corte d'appello aveva motivatamente ricostruito l'operare del sodalizio illecito, il ruolo di Bosio come amministratore di fatto e la natura soggettivamente inesistente di molte operazioni fatturate, supportandosi su intercettazioni, documenti e dichiarazioni confessorie. Sulla confisca per equivalente la Cassazione ha condiviso la ricostruzione che individua il profitto nella utilità economica ottenuta dall'emittente (Filteo) per la regolarizzazione fittizia del magazzino, e ha ritenuto inammissibile la censura sulla proporzionalità per essere tale questione non stata sviluppata in appello. Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, la Cassazione ha ritenuto congrua e non sindacabile in sede di legittimità la valutazione prognostica dei giudici di merito, fondata sulla gravità, serialità e sistematicità delle condotte e sui precedenti dell'imputato. Conseguentemente sono confermate le statuizioni di responsabilità, la pena risultante dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione di un capo e le misure accessorie e la confisca per equivalente così come decise in sede di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Definizione dei reati tributari in gioco; richiamato dai giudici per la qualificazione delle fattispecie contestate e come parametro valutativo della sussistenza del dolo fiscale

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma incriminatrice relativa all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza ha confermato che sono ravvisabili reati ai sensi di tale articolo anche quando le fatture servono a regolarizzare giacenze e conseguire un vantaggio dell'emittente

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9

    Disciplina della confisca per equivalente e del profitto del reato; la Corte ha interpretato il profitto come utilità economica ottenuta dall'emittente, non limitandolo allo presumibile risparmio d'imposta dell'utilizzatore

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-ter

    Principio di proporzionalità nella determinazione del profitto confiscabile; la Corte ha ritenuto che la proporzionalità non fosse stata adeguatamente impugnata in appello e che la determinazione operata fosse motivata

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1

    Richiamato incidentalmente nella critica difensiva circa l'applicazione delle norme sui reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione complessiva delle norme del d.lgs. 74/2000

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Fondamento delle censure per violazione di norme penali e per vizio della motivazione: la Corte ha valutato l'ammissibilità e specificità dei motivi ai sensi di tale disposizione, dichiarandoli generici quando prive di confronto critico con la motivazione

  • codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato nella contestazione circa la rilevanza dei precedenti del ricorrente (sentenza patteggiata); la Corte ha comunque ritenuto i precedenti rilevanti nella valutazione della personalità

  • legge n. 689 del 1981, art. 58

    Norma citata in relazione alle valutazioni sui benefici sostitutivi e sulle modalità di applicazione delle pene alternative; la Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego del beneficio

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adottato una valutazione congrua e non illogica ai sensi di tale articolo

  • codice di procedura penale, artt. 20-bis e 545-bis

    Richiamati dalla difesa in relazione ai limiti del sindacato di legittimità e alla possibilità di chiedere informazioni sul condannato; la Corte ha valutato correttamente la necessità e la congruità del giudizio prognostico dei giudici di merito

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve argomentare in modo specifico e confrontare criticamente le ragioni espresse dalla motivazione del giudice di merito; censure generiche sono inammissibili.
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere ricavata da elementi indiziari sistematici (conversazioni intercettate, documenti, comportamenti) e non richiede unicamente una carica formale.
  • Nelle fattispecie di fatture per operazioni inesistenti va valutata la soggettiva inesistenza dell'operazione: il profitto può risiedere non solo nel risparmio d'imposta dell'utilizzatore ma anche nell'utilità economica ottenuta dall'emittente (es. regolarizzazione fittizia del magazzino).
  • La confisca per equivalente può essere applicata quando è dimostrabile un vantaggio economico riconducibile all'autore dell'emissione delle fatture; la determinazione del profitto deve essere adeguatamente impugnata in sede di appello per poter essere criticata in cassazione.
  • Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulle misure sostitutive della pena implicano un giudizio prognostico di merito che, se congruo e non illogico, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Chi propone documenti e fatti a supporto della difesa deve spiegare nel motivo di impugnazione la valenza probatoria di tali elementi e confrontarli criticamente con la motivazione di merito; altrimenti la doglianza rischia di essere dichiarata generica e inammissibile.

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