Cassazione Penale, Sentenza n. 33415/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che confermava la condanna, deducendo: 1) violazione di legge e nullità per presunta perdita/omissione dell'istanza di patteggiamento (con consenso iniziale del Pubblico Ministero) e mancata ricostituzione degli atti; 2) vizio di qualificazione giuridica: il fatto sarebbe tentato furto (o altro reato) e non tentata rapina impropria, con contestuale censura sulla sussistenza della minaccia; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) non sussiste violazione procedurale relativa all'istanza di patteggiamento, poiché dagli atti risulta il decreto di giudizio immediato e un precedente rigetto dell'istanza da parte del GIP (1 marzo 2017), e la rinnovazione della richiesta era priva dei requisiti previsti; b) la qualificazione del fatto come tentata rapina impropria è corretta poiché l'imputato avrebbe proferito minacce nei medesimi atti idonei alla sottrazione, integrando la fattispecie di rapina impropria secondo la giurisprudenza; c) il mancato riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità e delle generiche è adeguatamente motivato: per la rapina va valutata la pluralità di offese (patrimoniale e alla persona) e il giudice di merito può basare la decisione anche su un solo parametro rilevante. Confermata la condanna per tentata rapina impropria in concorso e la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto non provata la nullità e assente l'illegittimità denunciata.
Richiamato assieme all'art. 112 nella censura sulla procedura di patteggiamento; la Corte ha escluso la violazione in base alla documentazione e alla valutazione del giudice di merito.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
La norma relativa a una specifica attenuante è stata invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante perché, nella rapina, non è sufficiente il modico valore della cosa sottratta: va valutata anche la lesione alla libertà e all'integrità della persona.
Richiamato per i parametri di valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice di merito può utilizzare uno dei parametri ritenuto prevalente per concedere o negare l'attenuante.
Sez. 5, n. 21877 del 16/03/2023 (Tofan)
Giurisprudenza richiamata in tema di rinnovazione dell'istanza di patteggiamento: la rinnovazione, in caso di dissenso del PM, può essere proposta solo con termini diversi rispetto alla precedente istanza.
Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022 (Velkovic)
Giurisprudenza richiamata per il principio che integra tentata rapina impropria la condotta in cui, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 (Salamone)
Citata in relazione al principio che la speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva degli effetti dannosi, non solo del modesto valore economico del bene.
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 (Uccello)
Riferimento giurisprudenziale sul tema della valutazione della speciale tenuità in reati che ledono più beni giuridici.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)
Richiamata per il principio che anche un solo elemento fra quelli previsti dall'art. 133 può giustificare il diniego o la concessione delle attenuanti generiche.
Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996 (Romeo)
Giurisprudenza di riferimento sulle modalità di valutazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istanza di patteggiamento, dopo un precedente rigetto o dissenso del pubblico ministero, può essere ammessa solo se formulata in termini diversi dalla prima richiesta e prima dell'apertura del dibattimento; in mancanza la nuova istanza può essere respinta.
- Se le minacce o la violenza sono contestuali ad atti idonei alla sottrazione e dirette a garantire l'impunità, la fattispecie va qualificata come rapina (anche impropria) e non come semplice furto; la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi logico-giuridici.
- L'attenuante della speciale tenuità non può essere riconosciuta valutando solo il modico valore del bene sottratto: per reati plurioffensivi (es. rapina) occorre una valutazione complessiva degli effetti dannosi sulla persona e sul patrimonio.
- Le decisioni del giudice di merito sulle circostanze attenuanti generiche possono fondarsi anche su un solo elemento rilevante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione più che la congruità della scelta discrezionale.
- Prove di fatto rilevanti (es. comprensione della lingua, contenuto e contesto delle minacce, esistenza documentale di istanze) devono essere concretamente dimostrate: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti per ribaltare la decisione di merito.
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