Cassazione Civile, Ordinanza n. 31722/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La parte attrice aveva introdotto un giudizio civile davanti al Tribunale di Isernia, deducendo fatti che assumeva illeciti, sia civilmente sia penalmente, attribuiti a magistrati che avevano prestato servizio presso quell'ufficio giudiziario, con richiami anche alla responsabilità dell'intero ufficio. Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 28 dicembre 2021, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Bari, richiamando il criterio di competenza funzionale per le cause in cui siano parti magistrati, ai sensi dell'art. 11 c.p.p. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, sostenendo in sostanza che la decisione dovesse essere annullata, che il Tribunale di Isernia dovesse essere riconosciuto competente e che, comunque, la deroga territoriale dovesse riferirsi a un diverso tribunale del distretto della Corte d'appello di Campobasso; ha inoltre contestato le affermazioni contenute nell'ordinanza circa i fatti dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza per tardività, rilevando che il provvedimento del Tribunale di Isernia era stato depositato il 28 dicembre 2021 e che il ricorso era stato proposto solo il 28 febbraio 2022, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione del deposito o dalla notificazione del provvedimento. Ha quindi confermato la competenza del Tribunale di Bari. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito come criterio di individuazione del tribunale competente, in quanto la causa coinvolgeva magistrati; la competenza viene radicata nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato secondo tale norma.
richiamato dal Tribunale di Isernia in relazione al regime di competenza territoriale derogata per le cause civili riguardanti magistrati; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità solo nei limiti delle azioni civili per restituzioni e risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato, nei termini dell'art. 11 c.p.p.
art. 3 Cost.
citato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale quale parametro violato dalla disciplina censurata dal giudice delle leggi.
art. 24 Cost.
citato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale quale parametro violato dalla disciplina censurata dal giudice delle leggi.
prevede il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento di competenza, decorrente dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato o dalla sua notificazione a cura della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ponendo la base normativa per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
richiamato solo per descrivere le memorie successive con cui la parte attrice aveva ribadito i fatti posti a fondamento della domanda.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento che si intende impugnare, oppure dalla notificazione dello stesso a cura della controparte; il superamento di tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudice declina la competenza territoriale derogata in una controversia che coinvolge magistrati, il controllo di legittimità sul regolamento resta precluso se l'impugnazione è tardiva, senza che possano essere esaminati i motivi di merito contro la motivazione dell'ordinanza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza margini di valutazione discrezionale.
- La disciplina sulla competenza funzionale/territoriale derogata nelle cause che coinvolgono magistrati va letta in coerenza con i criteri indicati dall'art. 11 c.p.p. e con i limiti di illegittimità costituzionale già individuati dalla Corte costituzionale.
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