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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34869/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società creditrice, inserita in una classe dissenziente, ha impugnato il decreto di omologazione di un concordato preventivo proposto da una società titolare di un porto turistico. Il piano prevedeva la continuità indiretta dell’azienda, la gestione della struttura portuale e la cessione del portafoglio di contratti preliminari stipulati con i promissari acquirenti dei posti barca. La ricorrente ha censurato: 1) la nomina, da parte del giudice delegato, di tre stimatori già nella fase prenotativa, assumendo che solo il commissario giudiziale potesse richiedere la perizia e che tale anticipazione avesse viziato l’intera procedura; 2) l’ammissione al voto dei promissari acquirenti dei posti barca, nonostante i preliminari non fossero trascritti, sostenendo che essi non fossero creditori concorrenti per il valore dei beni promessi ma, al più, per le somme versate a titolo di caparra o acconto; 3) la possibilità di proseguire la gestione della concessione demaniale portuale, che la ricorrente riteneva ormai inidonea e pericolosa, con conseguente infattibilità giuridica del piano.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo nei limiti indicati, e inammissibile il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la questione dell’ammissione al voto dei promissari acquirenti verificando in fatto se i preliminari, pur non trascritti, fossero muniti di data certa anteriore all’apertura del concorso e quindi opponibili alla massa. Restano ferme le statuizioni sul primo motivo e l’inammissibilità del terzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente come parametro del giusto processo, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione nella nomina anticipata dei consulenti

  • art. 61 c.p.c.

    consente al giudice di nominare consulenti tecnici quando necessario, anche nel procedimento di concordato

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    le nullità relative dell’atto di nomina devono essere eccepite dalla parte interessata con gli strumenti processuali previsti, pena sanatoria

  • artt. 164 e 26 l.fall.

    il rimedio contro gli atti del giudice delegato è il reclamo al tribunale; la mancata impugnazione sana la nullità relativa

  • art. 180, comma 3, l.fall.

    il controllo di regolarità della procedura in sede di omologazione riguarda le questioni di rito e le nullità assolute, non i vizi relativi non tempestivamente dedotti

  • art. 172, comma 3, l.fall.

    non esclude la possibilità di una nomina anticipata di stimatori da parte del giudice delegato nella fase prenotativa

  • art. 45 l.fall.

    l’opponibilità ai creditori richiede la prova della data certa anteriore all’apertura del concorso

  • art. 169 l.fall.

    non impedisce che la proposta concordataria preveda una soluzione diversa, ma non supera il problema dell’opponibilità alla massa del titolo negoziale

  • art. 59 l.fall.

    impone la stima del credito anche quando la prestazione dedotta non sia di denaro

  • art. 177 l.fall.

    legittimati al voto sono i creditori concorsuali aventi diritto a concorrere sulla massa, secondo il loro effettivo rango e opponibilità

  • art. 2645 bis c.c.

    la trascrizione del preliminare ha funzione prenotativa, ma non sostituisce la necessità della data certa per l’opponibilità alla massa

  • art. 2644 c.c.

    non è richiamato dall’art. 2645-bis per regolare il conflitto con i terzi nei termini dell’opponibilità concorsuale

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se certa; il giudice può valorizzare fatti diversi dalla registrazione idonei a dimostrarne l’anteriorità

  • art. 2932 c.c.

    la trascrizione della domanda e della sentenza di esecuzione in forma specifica rileva nel conflitto con terzi e nella soluzione del rapporto con la massa

  • art. 1350 n. 1 c.c.

    richiama la forma scritta a pena di nullità per i contratti aventi ad oggetto diritti immobiliari

  • art. 1351 c.c.

    richiama la forma del preliminare nella materia immobiliare

  • art. 47 cod. nav.

    attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di dichiarare la decadenza della concessione, non un obbligo automatico

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la nomina di consulenti tecnici da parte del giudice delegato può essere legittima anche nella fase prenotativa, se funzionale all’istruttoria e alla valutazione dei beni del debitore; eventuali vizi dell’atto di nomina integrano al più nullità relative, deducibili solo con l’impugnazione prevista dalla legge e altrimenti sanate.
  • Il controllo di regolarità della procedura in sede di omologazione non consente di riesaminare vizi relativi già definiti o non tempestivamente dedotti; il tribunale può rilevare d’ufficio solo le questioni di rito rilevanti nel procedimento e le nullità assolute.
  • Ai fini dell’ammissione al voto nel concordato, il giudice deve verificare non solo l’esistenza e l’ammontare del credito, ma anche la sua opponibilità alla massa; per i crediti derivanti da preliminari non trascritti, l’elemento decisivo è la prova della data certa anteriore all’apertura del concorso.
  • La mancata trascrizione del preliminare non è di per sé decisiva contro l’opponibilità alla massa, poiché la trascrizione ex art. 2645-bis c.c. ha funzione prenotativa; ciò che rileva in modo centrale, nei rapporti concorsuali, è che il titolo negoziale abbia data certa anteriore alla procedura, ai sensi dell’art. 2704 c.c.
  • Nel concordato con continuità che preveda l’adempimento di contratti preliminari, i promissari acquirenti possono essere creditori concorsuali solo se il loro diritto è opponibile alla massa; in difetto, il preliminare resta inefficace verso la massa e non può fondare il voto.
  • La discrezionalità amministrativa nella dichiarazione di decadenza di una concessione demaniale non può essere sostituita dal sindacato del giudice di legittimità su questioni di fatto nuove non dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoContratto preliminare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliareCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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