Cassazione Civile, Sentenza n. 4520/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Perugia (decreto n.67/2019) che aveva respinto l'opposizione di Leda Marconi avverso la liquidazione dell'indennizzo per la durata e delle spese nel procedimento di equa riparazione (legge Pinto). Il ricorrente contestava in particolare: (1) la corretta applicazione delle tabelle ministeriali per la liquidazione degli onorari (d.m. n.55/2014, indicazione tra tabella 8 'procedimenti monitori' vs tabella 12) e la legittimità dell'importo simbolico di €250 per spese; (2) la determinazione del valore della controversia ai fini delle spese di lite in appello, sostenendo che lo scaglione dovesse essere quello da €0 a €1100 perché l'appello riguardava esclusivamente la misura delle spese del giudizio di primo grado pari a €286.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che la liquidazione delle spese riferite alla fase monocratica dinanzi al giudice delegato in procedure monitorie deve essere effettuata con la tabella n.8 del d.m. n.55/2014 (quella per 'procedimenti monitori'), anche se si tratta di procedimento atipico di ingiunzione dinanzi alla corte d’appello. Ha però accolto il secondo motivo: ai fini del rimborso delle spese di lite in appello, quando il gravame ha per oggetto esclusivo la valutazione della condanna alle spese del primo grado, il valore della controversia è il 'disputatum', ossia l'importo delle spese liquidate dal primo giudice (€286 nel caso di specie). Perciò la Cassazione ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione perché ricalcoli le spese conformemente al principio indicato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo (c.d. legge Pinto); in questo giudizio la domanda era proposta ai sensi di tale norma.
art. 91, artt. 10 e 14, art. 375 (ultimo comma), art. 385, comma 3; art. 92, comma 2
Art.91 e artt.10/14 richiamati con riferimento alla liquidazione delle spese di lite; art.375 e la forma di sentenza sono richiamati in relazione all'adozione della decisione in camera di consiglio senza discussione orale; art.385(3) e art.92(2) utilizzati per la regolazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca e compensazione.
Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione degli onorari e alla proporzionalità delle somme liquidate per le spese di lite.
decreto ministeriale n. 55/2014
tabella 8 ('procedimenti monitori'), tabella 12
La Corte ha interpretato che per la fase monocratica destinata al consigliere designato nei procedimenti di equa riparazione derivanti da procedure monitorie è applicabile la tabella 8 del d.m. 55/2014; quindi l'uso della tabella 12, come contestato, è erroneo per quella fase.
decreto ministeriale n. 37/2018
Richiamato insieme al d.m. 55/2014 con riguardo alla disciplina delle tariffe e dei compensi professionali; utilizzato come elemento del quadro normativo valutato dalla Corte.
decreto-legge n. 137/2020 (art. 23, comma 8-bis) e legge di conversione n. 176/2020
art. 23, comma 8-bis d.l. n.137/2020
Norme che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale e la presentazione di conclusioni scritte; la decisione è stata adottata secondo tale disciplina.
Massime di principio
- Nei procedimenti di equa riparazione (legge Pinto) aventi una fase monocratica dinanzi al consigliere designato, per la liquidazione delle spese di quella fase deve essere applicata la tabella 8 del d.m. n.55/2014 ('procedimenti monitori'), anche se il procedimento ha caratteri atipici rispetto al giudizio monitorio ordinario.
- Quando il giudizio di appello ha per oggetto esclusivo la verifica della correttezza della condanna alle spese del primo grado, il 'valore della controversia' ai fini della liquidazione delle spese di lite in appello è costituito dal 'disputatum', cioè dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice; conseguentemente lo scaglione tariffario deve essere quello corrispondente a tale importo.
- Le doglianze relative all'applicazione della tabella tariffaria vanno valutate distintamente dalla determinazione del valore della controversia: è possibile che la tabella applicabile alla fase monocratica sia diversa dallo scaglione utilizzato per quantificare il rimborso delle spese di lite in appello.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso e soccombenza reciproca, il giudice della legittimità può compensare le spese del giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c. e art. 385 c.p.c.), riducendo il rischio di onerose condanne alle spese anche per il ricorrente vittorioso in parte.
- Per chi impugna la liquidazione delle spese conviene distinguere chiaramente: (a) quale tabella ministeriale si applica alle singole fasi del procedimento; (b) quale sia il 'disputatum' posto all'esame del giudice di grado successivo, così da chiedere espressamente la rideterminazione degli onorari secondo lo scaglione corretto.
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