Cassazione Civile, Ordinanza n. 07472/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento giovanile impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del maggior reddito accertato nella misura collegata a una parte dei finanziamenti soci ritenuti effettivi. In appello la CTR aveva confermato la decisione, valorizzando diversi indizi della fittizietà di una parte dei finanziamenti: il versamento di una somma in contanti, la mancata prova della provenienza delle somme da parte della società e un verbale assembleare generico che qualificava i finanziamenti come infruttiferi. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con tre motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare le circostanze poste a base della decisione senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, senza confrontarsi con le prove offerte dalla contribuente e senza chiarire la misura della rideterminazione dei maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, configurabile nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso concreto, la motivazione della CTR, pur concisa, è stata ritenuta comprensibile e logicamente coerente, perché aveva indicato gli elementi presuntivi della sussistenza di ricavi occulti e aveva rilevato che la società non aveva fornito la prova contraria sulla provenienza dei capitali versati in contanti dai soci; inoltre, la compatibilità dell’importo finanziato con le disponibilità economiche dei soci era stata limitata al 25% sulla base delle loro dichiarazioni reddituali pregresse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione rilevante ai fini della nullità ricorre solo se la decisione sia priva, in modo assoluto o apparente, della spiegazione del ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per motivazione solo quando l’anomalia motivazionale integri una violazione processuale costituzionalmente rilevante.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma posta a fondamento dell’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati, fondato su elementi presuntivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053
L’anomalia motivazionale è denunciabile solo se emerge dal testo della sentenza e si traduce in una violazione costituzionalmente rilevante.
Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232
La nullità sussiste solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non essendo sufficiente una motivazione sintetica.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile soltanto nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva; non basta che la motivazione sia sintetica o non diffusamente argomentata.
- Una sentenza non è nulla per motivazione apparente se, pur in forma concisa, consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e gli elementi posti a base della decisione.
- Quando l’accertamento fiscale si fonda su presunzioni gravi, precise e concordanti, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria idonea a smentire la ricostruzione dell’Ufficio.
- La valutazione della compatibilità economica di finanziamenti soci o di somme versate in contanti può essere desunta anche dalle dichiarazioni reddituali pregresse dei soci e dalla mancata dimostrazione della provenienza delle somme.
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