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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31210/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di un impianto frigorifero stipulato il 19 ottobre 2007, nel quale era prevista una clausola penale. La società ricorrente era stata destinataria di un decreto ingiuntivo per Euro 45.120,00 a favore della fornitrice; aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale, e poi appello, parimenti rigettato. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla competenza e interpretazione della clausola n. 4 del contratto; (2) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali, con riferimento agli artt. 1322 e ss. c.c. e alle condizioni generali di vendita; (3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., quindi censura sulla clausola penale e sulla sua eventuale riduzione. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha ritenuto il ricorso improcedibile: nel ricorso si affermava che la sentenza d’appello era stata notificata il 22 febbraio 2019, ma la relata di notificazione non era stata depositata nel termine di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la produzione della relata è avvenuta solo successivamente, con l’istanza di decisione, e ciò non sana l’omissione. È stata inoltre esclusa la possibilità di considerare il fatto della notificazione come acquisito per mancata contestazione della controparte.

La decisione

La Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui, quando il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, sorge l’onere di depositare tempestivamente la copia della sentenza munita della relata di notificazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La mancata produzione entro il termine perentorio comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla tardiva produzione del documento né dalla mancata contestazione della controparte. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare nel termine perentorio la copia della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso è considerata attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve d’impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato consente l’applicazione della disciplina sanzionatoria richiamata dai commi 3 e 4 dell’articolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applica la disciplina della responsabilità aggravata, con condanna equitativa a favore della controparte e ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 1384 c.c.

    Era invocato dal ricorrente come norma violata in tema di clausola penale e sua riduzione, ma la Corte non ha esaminato il merito per improcedibilità.

  • artt. 1322 e ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l’interpretazione della disciplina contrattuale e delle condizioni generali di vendita; la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In ragione dell’esito sfavorevole del ricorso, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere di deposito della relata di notifica non integra un formalismo eccessivo lesivo del giusto processo.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    È stata esclusa la loro violazione, poiché l’adempimento richiesto è funzionale al controllo del giudicato e alla corretta gestione dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione vale come attestazione di un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e impone il deposito tempestivo della relata di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • La mancata produzione nel termine perentorio della copia della sentenza con la relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d’ufficio.
  • L’improcedibilità per omissione del deposito della relata non è sanata dalla tardiva produzione del documento né dalla mancata contestazione della controparte, perché la sanzione presidia un adempimento processuale essenziale per il controllo della tempestività dell’impugnazione.
  • L’onere di deposito della relata di notificazione non costituisce un formalismo eccessivo contrario al diritto di difesa o al giusto processo, poiché è funzionale alla verifica del passaggio in giudicato della decisione e alla corretta selezione del rito impugnatorio.
  • In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la legge collega alla condotta processuale sanzioni per responsabilità aggravata e ulteriori conseguenze economiche a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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