Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25984/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un capannone industriale, con corrispettivo complessivo indicato in euro 1.092.538,30. L'utilizzatrice ha agito sostenendo, in via principale, che nel contratto non fosse stato validamente pattuito il tasso corrispettivo e chiedendo quindi la declaratoria di gratuità del rapporto e la restituzione di quanto versato per interessi; in subordine ha dedotto l'usurarietà dell'interesse moratorio; in ulteriore subordine ha invocato l'indeterminatezza delle clausole sugli interessi e l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo determinabile per relationem il tasso di leasing e infondate le ulteriori censure sull'usura e sul piano di ammortamento alla francese. In cassazione la società utilizzatrice ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 c.c., 117, commi 4 e 6, TUB, 1418 e 1419 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non rilevare l'omessa pattuizione del TAN e nel reputare il tasso determinabile per relationem in contrasto con la disciplina sulla trasparenza bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la violazione dell'art. 117 TUB, poiché il tasso di leasing risultava determinabile sulla base di criteri e dati oggettivi ricavabili dal contratto, senza margini di discrezionalità per la società di leasing. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel leasing immobiliare, la mancata indicazione espressa del tasso leasing non integra di per sé violazione della norma se il tasso è determinabile per relationem. Ha inoltre rilevato che la giurisprudenza è ormai consolidata anche con riferimento al sistema di ammortamento alla francese, sicché il motivo risultava inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. n. 1. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la determinatezza dell'oggetto/parametro contrattuale degli interessi; la Corte ha escluso la violazione perché il tasso era oggettivamente determinabile.

  • art. 117, commi 4 e 6, TUB

    la Corte ha ribadito che, nel leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso leasing non viola la norma se il tasso è determinabile per relationem mediante criteri prestabiliti e dati obiettivi.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità delle clausole; la Corte ha escluso il fondamento della censura perché il contratto consentiva la determinazione del tasso.

  • art. 1419, ultimo comma, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità parziale e sostituzione automatica delle clausole; la censura è stata reputata infondata/inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge posta a base del ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile poiché la questione era coperta da giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, la mancata espressa indicazione del tasso leasing non determina violazione dell'art. 117 TUB quando il tasso sia ricavabile per relationem da criteri prestabiliti e da elementi oggettivi, senza spazi di discrezionalità per il concedente.
  • La trasparenza contrattuale, ai fini della disciplina bancaria, va intesa in senso economico: è sufficiente che il regolamento negoziale consenta al cliente di comprendere in modo certo il livello di rischio e di spesa dell'operazione.
  • Quando il contratto di leasing contenga in modo definito durata, canoni, scadenze e prezzo di riscatto, tali elementi possono rendere oggettivamente determinabile il tasso applicabile e precludere la declaratoria di nullità o gratuità per asserita indeterminatezza.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sulla determinabilità del tasso nei contratti di leasing e sull'ammortamento alla francese, il motivo di ricorso che reiteri la medesima censura può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuo
RamiBancario e finanziarioContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.