Cassazione Civile, Ordinanza n. 13797/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista del settore dello spettacolo e audiovisivo aveva convenuto in giudizio una società che organizzava un evento itinerante denominato Festival Show, chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute per attività di ripresa, regia, montaggio e produzione televisiva svolte per più edizioni dell'evento, oppure, in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento e per la perdita di avviamento della propria attività. Egli sosteneva di aver operato per anni su incarico della società e di essere stato poi estromesso dalla produzione; la controparte negava di avergli mai affidato un incarico oneroso, affermando che le attività erano state svolte spontaneamente e in forma amatoriale, senza accordo sul compenso. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano rigettato le domande, ritenendo non provata l'esistenza di un contratto d'opera e non dimostrato, per l'azione di arricchimento, il nesso causale tra il preteso arricchimento della società e l'impoverimento dell'attore, oltre alla mancanza di prova che le prestazioni fossero state rese senza giusta causa. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e mancata concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, con asserita omessa adeguata valutazione delle prove; 2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla dedotta conclusione del contratto d'opera e alla valutazione congiunta degli indizi; 3) violazione degli artt. 2222 e seguenti c.c. e dell'art. 35 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse illegittimamente presunto la gratuità dell'opera nel settore dello spettacolo e trascurato l'onerosità naturale del contratto d'opera intellettuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specificava il contenuto e la decisività delle prove richiamate e, comunque, la motivazione della corte d'appello era completa e non apparente; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso e, comunque, per l'effetto preclusivo della doppia conforme; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito, la mancata prova di un accordo sul compenso e il ricorrente non aveva indicato prove idonee a dimostrare la conclusione del contratto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della pretesa di pagamento per prestazione d'opera; la Corte osserva che, in assenza di prova del contratto e dell'accordo sul compenso, la norma non consente di fondare la domanda.
richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte conferma il rigetto perché mancavano la prova del nesso causale tra arricchimento e depauperamento e la prova che le prestazioni fossero state eseguite senza giusta causa.
comma primo n. 4, n. 5, n. 2, n. 3
le censure proposte sono state esaminate come motivi di ricorso per cassazione, ma sono state giudicate inammissibili o infondate secondo i relativi canoni di deducibilità.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione d'appello contiene una motivazione completa e intelligibile.
richiamato in tema di contenuto della motivazione; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato.
richiamato per l'inammissibilità del motivo in presenza di doppia conforme di merito.
richiamato in relazione al deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 35 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'onerosità del lavoro, ma non è accolto come decisivo dalla Corte.
richiamati dal ricorrente nel tentativo di qualificare la prestazione come contratto d'opera intellettuale; la Corte non vi fonda alcun diverso esito poiché difetta la prova del rapporto e del compenso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi richiede una specifica individuazione delle prove o del fatto storico asseritamente trascurato, con indicazione del loro contenuto e della loro decisività; non è sufficiente un generico dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
- La censura che mira a ottenere una nuova valutazione complessiva degli indizi e delle prove è inammissibile se si risolve in una richiesta di terzo grado di merito, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia esaminato sia gli elementi favorevoli sia quelli contrari.
- Nei rapporti dedotti come contratto d'opera o prestazione intellettuale, chi agisce per il compenso deve provare l'esistenza del rapporto e l'accordo, almeno implicito, sul corrispettivo; in mancanza di tale prova, non può operare una presunzione di onerosità idonea a fondare la pretesa.
- L'azione di arricchimento senza causa richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'arricchimento del convenuto e il depauperamento dell'attore, oltre alla mancanza di giusta causa della prestazione; se il vantaggio del convenuto dipende da fattori plurimi e non è causalmente riferibile alla condotta dell'attore, la domanda va respinta.
- In caso di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo incontra la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c., salvo che sia effettivamente individuato un fatto storico diverso e specifico non considerato.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è quando la sentenza, pur sfavorevole alla parte, esponga in modo comprensibile le ragioni del rigetto attraverso la valutazione delle risultanze probatorie.
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