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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13797/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un professionista del settore dello spettacolo e audiovisivo aveva convenuto in giudizio una società che organizzava un evento itinerante denominato Festival Show, chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute per attività di ripresa, regia, montaggio e produzione televisiva svolte per più edizioni dell'evento, oppure, in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento e per la perdita di avviamento della propria attività. Egli sosteneva di aver operato per anni su incarico della società e di essere stato poi estromesso dalla produzione; la controparte negava di avergli mai affidato un incarico oneroso, affermando che le attività erano state svolte spontaneamente e in forma amatoriale, senza accordo sul compenso. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano rigettato le domande, ritenendo non provata l'esistenza di un contratto d'opera e non dimostrato, per l'azione di arricchimento, il nesso causale tra il preteso arricchimento della società e l'impoverimento dell'attore, oltre alla mancanza di prova che le prestazioni fossero state rese senza giusta causa. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e mancata concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, con asserita omessa adeguata valutazione delle prove; 2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla dedotta conclusione del contratto d'opera e alla valutazione congiunta degli indizi; 3) violazione degli artt. 2222 e seguenti c.c. e dell'art. 35 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse illegittimamente presunto la gratuità dell'opera nel settore dello spettacolo e trascurato l'onerosità naturale del contratto d'opera intellettuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specificava il contenuto e la decisività delle prove richiamate e, comunque, la motivazione della corte d'appello era completa e non apparente; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso e, comunque, per l'effetto preclusivo della doppia conforme; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito, la mancata prova di un accordo sul compenso e il ricorrente non aveva indicato prove idonee a dimostrare la conclusione del contratto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    richiamato come base della pretesa di pagamento per prestazione d'opera; la Corte osserva che, in assenza di prova del contratto e dell'accordo sul compenso, la norma non consente di fondare la domanda.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte conferma il rigetto perché mancavano la prova del nesso causale tra arricchimento e depauperamento e la prova che le prestazioni fossero state eseguite senza giusta causa.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo n. 4, n. 5, n. 2, n. 3

    le censure proposte sono state esaminate come motivi di ricorso per cassazione, ma sono state giudicate inammissibili o infondate secondo i relativi canoni di deducibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione d'appello contiene una motivazione completa e intelligibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del motivo in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito delle memorie nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 35 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'onerosità del lavoro, ma non è accolto come decisivo dalla Corte.

  • artt. 2223 e seguenti c.c.

    richiamati dal ricorrente nel tentativo di qualificare la prestazione come contratto d'opera intellettuale; la Corte non vi fonda alcun diverso esito poiché difetta la prova del rapporto e del compenso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi richiede una specifica individuazione delle prove o del fatto storico asseritamente trascurato, con indicazione del loro contenuto e della loro decisività; non è sufficiente un generico dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura che mira a ottenere una nuova valutazione complessiva degli indizi e delle prove è inammissibile se si risolve in una richiesta di terzo grado di merito, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia esaminato sia gli elementi favorevoli sia quelli contrari.
  • Nei rapporti dedotti come contratto d'opera o prestazione intellettuale, chi agisce per il compenso deve provare l'esistenza del rapporto e l'accordo, almeno implicito, sul corrispettivo; in mancanza di tale prova, non può operare una presunzione di onerosità idonea a fondare la pretesa.
  • L'azione di arricchimento senza causa richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'arricchimento del convenuto e il depauperamento dell'attore, oltre alla mancanza di giusta causa della prestazione; se il vantaggio del convenuto dipende da fattori plurimi e non è causalmente riferibile alla condotta dell'attore, la domanda va respinta.
  • In caso di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo incontra la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c., salvo che sia effettivamente individuato un fatto storico diverso e specifico non considerato.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è quando la sentenza, pur sfavorevole alla parte, esponga in modo comprensibile le ragioni del rigetto attraverso la valutazione delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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