Cassazione Civile, Ordinanza n. 06042/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da otto avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una cooperativa agricola consortile, per gli anni d’imposta 2008-2011. L’Ufficio ha contestato: per il 2008 e 2009, l’indeducibilità di accantonamenti a fondi svalutazione e rischi su partecipazioni detenute in una società per azioni finalizzata alla promozione e diffusione dei prodotti italiani sui mercati esteri; per il 2010 e 2011, l’indeducibilità di costi promozionali/pubblicitari ritenuti non inerenti, relativi a un ristorante di prestigio al quale la cooperativa aveva concesso un immobile in comodato gratuito in cambio di attività promozionali sui propri vini; per gli stessi costi è stata inoltre contestata la detrazione IVA. I giudici di merito avevano rigettato in larga parte i ricorsi della contribuente, ritenendo che la partecipazione societaria e le spese per il ristorante fossero estranee all’attività agricola e non beneficiassero dell’esenzione prevista per le cooperative agricole. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2512, 2513, 2514 c.c., art. 12 L. 904/1977, art. 10 d.P.R. 601/1973, art. 2135 c.c. e art. 109 TUIR, sostenendo che la partecipazione nella società partecipata fosse coerente con la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci e quindi rientrasse nell’esenzione; (2) violazione delle medesime norme e dell’art. 109 TUIR, sostenendo che i costi per il ristorante erano inerenti all’attività d’impresa agricola perché funzionali a un accordo di marketing per la promozione dei vini; (3) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, deducendo che l’IVA assolta su tali costi era detraibile perché riferita ad operazioni comunque inerenti all’attività d’impresa e che l’antieconomicità non comporta automaticamente indetraibilità. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ma fondato il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando che la partecipazione nella società partecipata non integrava attività agricola connessa idonea a far operare l’esenzione dell’art. 10 d.P.R. 601/1973 e che i costi del ristorante erano non inerenti all’attività agricola della cooperativa, perché prevalentemente destinati a finanziare un’attività terza di ristorazione, con finalità promozionale solo marginale e connotazione antieconomica. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’indetraibilità dell’IVA non può discendere automaticamente dalla sola indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette: il diritto alla detrazione IVA, fondato sul principio di neutralità, resta distinto dalla deducibilità reddituale e può essere negato solo in presenza di operazioni fittizie, fraudolente o abusive, o di carenza di inerenza dell’acquisto all’attività economica nei limiti propri dell’IVA. Ne è seguito l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo sull’IVA e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, per il riesame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla ricorrente sulla disciplina delle cooperative
richiamato come norma invocata dalla ricorrente sulla mutualità prevalente
richiamato come norma invocata dalla ricorrente sulla cooperativa a mutualità prevalente
art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904
richiamato come base del regime fiscale agevolato delle cooperative, con tassazione limitata a una quota degli utili
art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
esenzione dall’imposta sui redditi per i redditi delle cooperative agricole e loro consorzi, nei limiti e alle condizioni previste, non applicabile alle attività non agricole o svolte nell’interesse di terzi
le attività di commercializzazione e valorizzazione sono connesse solo se esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e si innestano direttamente nell’impresa agricola
i costi sono deducibili se riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi; l’inerenza è valutata in chiave qualitativa rispetto all’attività d’impresa
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il diritto alla detrazione IVA è autonomo rispetto alla deducibilità del costo e non viene meno automaticamente per il solo fatto che il costo sia indeducibile ai fini delle imposte dirette
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per sottolineare che la rivalutazione del merito è estranea al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale
richiamato per il deposito della memoria illustrativa
Massime di principio
- Le cooperative agricole non godono di un’esenzione IRES generalizzata: l’agevolazione opera solo se i redditi derivano da attività agricole o connesse svolte direttamente dall’imprenditore agricolo e riconducibili allo scambio mutualistico verso i soci, non da iniziative autonome con prevalente contenuto commerciale o industriale.
- Ai fini della deducibilità dei costi, l’inerenza va valutata in senso qualitativo come attinenza al progetto imprenditoriale e all’attività esercitata; la mera utilità potenziale o la semplice congruità economica non sono decisive, mentre la macroscopica antieconomicità può costituire solo un indice della non inerenza.
- L’Amministrazione finanziaria può contestare l’inerenza sia dimostrando l’insufficienza degli elementi offerti dal contribuente sia allegando circostanze ulteriori che rendano il costo estraneo all’impresa; il contribuente conserva l’onere di provare esistenza, natura e destinazione del costo.
- Per le cooperative agricole, l’esenzione ex art. 10 d.P.R. 601/1973 non copre costi sostenuti nell’interesse di soggetti terzi o per attività che non presentino un nesso diretto con l’attività agricola svolta nell’interesse dei soci.
- In materia di IVA, la detrazione è espressione del principio di neutralità e non può essere negata automaticamente per il solo fatto che il costo corrispondente sia indeducibile ai fini delle imposte dirette; occorrono invece presupposti specifici di falsità, frode, abuso o assenza di nesso con l’attività economica rilevante ai fini IVA.
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