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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26275/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato già condannato per omicidio aggravato dai futili motivi, in relazione al quale la Corte di assise di appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena a 21 anni di reclusione confermando il resto della sentenza. Il ricorrente ha impugnato la decisione di rinvio deducendo esclusivamente questioni di legittimità costituzionale. Con il primo motivo ha censurato l'art. 577, comma 1, n. 4, c.p., in relazione all'art. 61 n. 1 c.p., sostenendo che la previsione dell'ergastolo per l'omicidio aggravato dai futili motivi sia irragionevole e contrasti con gli artt. 3, 27 e 111 Cost.; ha inoltre lamentato che la Corte territoriale avesse motivato solo apparente in ordine alla questione. Ha richiamato anche la precedente richiesta di giudizio abbreviato, dichiarata inammissibile per l'effetto ostativo dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., e ha sostenuto che la sproporzione della cornice edittale incidesse anche sulla preclusione al rito e sulla conseguente perdita della diminuente di un terzo. Con il secondo motivo ha censurato l'art. 438, comma 1-bis, c.p.p. per contrasto con gli artt. 27, comma 3, e 111 Cost., deducendo che la preclusione al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo sarebbe fondata su finalità esclusivamente punitive e retributive, in contrasto con la funzione rieducativa e con il giusto processo, e lamentando ancora motivazione apparente sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, le questioni di legittimità costituzionale proposte fossero precluse perché dirette a incidere su un punto della decisione ormai coperto dal giudicato interno e rientrante nel perimetro del rinvio limitato al trattamento sanzionatorio. Ha quindi escluso la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo ai sensi dell'art. 627 c.p.p. Ha aggiunto, comunque, che entrambe le questioni erano manifestamente infondate nel merito: quanto all'art. 577, comma 1, n. 4, c.p., l'ergastolo per l'omicidio aggravato dai futili motivi è frutto di una scelta di politica criminale ragionevole e compatibile con la funzione rieducativa della pena; quanto all'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., la preclusione al rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo resta coerente con l'assetto già ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    richiamato come base del reato di omicidio volontario oggetto della condanna

  • art. 604-ter c.p.

    richiamato tra le norme che connotano l'aggravamento del titolo di reato contestato

  • art. 61, n. 1, c.p.

    richiamato quale aggravante comune dei futili motivi, nel quadro del giudizio di costituzionalità sull'assetto sanzionatorio

  • art. 577, comma 1, n. 4, c.p.

    norma ritenuta non illegittima; la previsione dell'ergastolo per l'omicidio aggravato dai futili motivi è considerata scelta di politica criminale ragionevole e compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'irragionevolezza della pena e della preclusione al rito; la Corte esclude il contrasto

  • art. 27, commi 1-3, Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione a personalità della responsabilità, umanità e rieducazione della pena; la Corte ne esclude la violazione

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente anche sotto il profilo della motivazione apparente e del giusto processo

  • art. 438, comma 1-bis, c.p.p.

    norma che preclude il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo; ritenuta comunque non irragionevole e, nel caso concreto, non scrutinabile per preclusione nel giudizio di rinvio

  • art. 627 c.p.p.

    richiamato per affermare la preclusione a sollevare nel rinvio questioni che incidano su punti coperti dal giudicato interno

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari

  • art. 69 c.p.

    richiamato come meccanismo di bilanciamento delle circostanze, valorizzato dalla Corte per escludere l'irragionevolezza dell'assetto sanzionatorio

  • art. 176, comma 3, c.p.

    richiamato quale indice della compatibilità dell'ergastolo con la funzione rieducativa attraverso la possibilità di liberazione condizionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non è proponibile una questione di legittimità costituzionale della norma che il giudice di rinvio è tenuto ad applicare quando l'eventuale accoglimento non potrebbe più incidere su un punto della decisione ormai coperto da giudicato interno o precluso dal perimetro rescissorio.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato esclusivamente su questioni di legittimità costituzionale richiede comunque che la questione sia rilevante nel giudizio a quo e che l'eventuale accoglimento produca un effetto favorevole per il ricorrente.
  • La previsione dell'ergastolo per l'omicidio aggravato dai futili motivi è qualificata come scelta di politica criminale non irragionevole, perché l'aggravante esprime una particolare gravità del fatto e della capacità a delinquere, accertabile attraverso una verifica sia oggettiva sia soggettiva della sproporzione tra motivo e reato.
  • La compatibilità dell'ergastolo con l'art. 27 Cost. è ritenuta assicurata dalla possibilità di accesso alla liberazione condizionale, sicché la pena perpetua non è di per sé incompatibile con la funzione rieducativa.
  • La preclusione al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo non è scrutinabile isolatamente quando la censura mira in sostanza a rimettere in discussione il trattamento edittale che costituisce il presupposto della preclusione stessa.
  • La trasformazione di un'aggravante comune in aggravante ad effetto speciale non è, di per sé, indice di irragionevolezza costituzionale, essendo fenomeno riscontrabile anche in altre fattispecie incriminatrici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiOmicidio
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reato

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