Cassazione Penale, Ordinanza n. 30748/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per concorso nella detenzione illecita di stupefacenti. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca per il rinvenimento, in una pubblica via di Sambuca Sicilia, di tre panetti di hashish riconducibili all'imputato sulla base degli accertamenti dei Carabinieri, dei suoi movimenti al cospetto della polizia giudiziaria e dei contatti telefonici con la moglie del coimputato, ritenuti finalizzati al recupero della sostanza. Con il ricorso per cassazione l'imputato censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché mirava a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie e degli apprezzamenti di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha considerato congrua e razionale la motivazione della sentenza impugnata, fondata sugli accertamenti dei Carabinieri e sul complesso degli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato all'imputato
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione di merito sia congrua e logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si limita a contrapporre apprezzamenti difensivi di merito a una motivazione sorretta da considerazioni razionali e da elementi probatori specificamente valorizzati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo i casi previsti dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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