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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08026/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiati)

La controversia

La controversia nasce dalla morte di un soggetto, verificatasi mentre pilotava un velivolo ultraleggero precipitato in mare a seguito della rottura del montante dell’ala sinistra. I familiari del defunto hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale ai soci della società che aveva progettato/fabbricato/commercializzato il velivolo e al soggetto che aveva curato la progettazione, sostenendo una responsabilità aquiliana per difetti di progettazione e costruzione. Un convenuto ha chiamato in causa la società costruttrice chiedendo di essere manlevato. La società costruttrice ha impugnato la decisione di merito che l’aveva ritenuta responsabile ex art. 2043 c.c., sostenendo che il rapporto tra le imprese era un appalto e che, quindi, avrebbero dovuto applicarsi le regole sui vizi dell’opera (accettazione, decadenza e prescrizione della garanzia); ha inoltre dedotto di aver agito come mero esecutore delle istruzioni della committente, senza autonomia tecnica, e ha censurato la valutazione delle prove sulla propria colpa e sul nesso causale, lamentando anche il mancato esame di una certificazione dell’Aero Club d’Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la chiamata in causa della società costruttrice fosse stata correttamente interpretata come chiamata del terzo responsabile, fondata non su un rapporto contrattuale tra le società ma sulla dedotta responsabilità extracontrattuale per il fatto illecito che aveva causato il sinistro. Di conseguenza, sono state ritenute inconferenti le doglianze basate sulle norme dell’appalto e sui rimedi per i vizi dell’opera. Quanto ai motivi relativi alla prova della colpa e alla valutazione degli elementi istruttori, la Corte li ha reputati in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sull’esistenza di difetti di progettazione e costruzione e sulla colpa della società costruttrice quale operatore specializzato, mentre il certificato dell’Aero Club era stato legittimamente non considerato perché tardivamente prodotto in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È stata ritenuta la base corretta della responsabilità per il fatto illecito contestato, in assenza di un titolo contrattuale rilevante tra le società.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per qualificare la corresponsabilità solidale dei soggetti ritenuti autori del fatto dannoso.

  • art. 1655 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura di appalto del rapporto, ma ritenuto non pertinente rispetto alla domanda effettivamente proposta.

  • art. 1665 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di accettazione dell’opera, ma escluso per inconferenza, non essendo stato applicato il regime contrattuale dell’appalto.

  • art. 1667 c.c.

    Invocato per decadenza e garanzia per vizi dell’opera; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie decisa.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per i rimedi del committente contro vizi/difformità, ma giudicato non applicabile.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della colpa; la Corte ha ritenuto congruo l’accertamento di merito sulla negligenza dell’operatore specializzato.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale in appello è stata esclusa perché tardiva e non giustificata da causa non imputabile alla parte.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La mancata trascrizione/riproduzione del contenuto rilevante della comparsa di primo grado ha impedito il controllo della doglianza sulla natura della domanda di rivalsa.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato evocato come parametro di censura di violazione di legge, ma i motivi sono stati in gran parte ricondotti a contestazioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito che il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la domanda di chiamata del terzo è formulata per attribuire a quest’ultimo la responsabilità del danno verso l’attore, il giudice può qualificarla come chiamata del terzo responsabile, anche se tra le parti esisteva un rapporto contrattuale diverso, purché la pretesa concretamente fatta valere sia aquiliana.
  • Se la responsabilità azionata in giudizio non deriva da un titolo contrattuale tra convenuto e terzo chiamato, non si applicano le regole speciali dell’appalto sui vizi dell’opera, né i relativi istituti di accettazione, decadenza o prescrizione della garanzia.
  • In tema di responsabilità extracontrattuale, grava sull’attore l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, compresa la colpa del danneggiante, quando non operi una disciplina speciale di presunzione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale probatorio: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La non considerazione di un documento prodotto tardivamente in appello è legittima se la parte non dimostra di essersi trovata impossibilitata, per causa non imputabile, a produrlo nella fase precedente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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