Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33789/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una persona fisica titolare di impresa individuale aveva donato a una società a responsabilità limitata un ramo della propria azienda, del valore dichiarato di euro 177.191,41. L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento ritenendo che, ai sensi dell'art. 88 del t.u.i.r., i beni/proventi ricevuti a titolo di liberalità costituissero sopravvenienze attive tassabili in capo alla società donataria e aveva quindi recuperato a tassazione maggior reddito imponibile. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'operazione rientrasse nell'art. 58 del t.u.i.r., norma di neutralità fiscale per i trasferimenti gratuiti d'azienda, richiamando inoltre l'art. 170 del t.u.i.r. La CTR aveva accolto il ricorso della società, ritenendo applicabile l'art. 58 anche al caso di donazione a favore di società, in quanto passaggio generazionale di azienda. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 88 t.u.i.r., sostenendo che il regime neutrale dell'art. 58 operi solo se il donatario è persona fisica e non quando il beneficiario sia una società commerciale, per la quale la liberalità ricevuta integra sopravvenienza attiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR dell'Umbria e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che il trasferimento gratuito di azienda da imprenditore individuale a società commerciale non è fiscalmente neutrale per il beneficiario: la liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa costituisce sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3, t.u.i.r. Il regime di neutralità dell'art. 58, comma 1, riguarda il solo passaggio dal dante causa al beneficiario e, nella logica del sistema, opera in modo diverso a seconda della natura del destinatario del trasferimento.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 917 del 1986

    Il trasferimento gratuito di azienda è neutrale per il dante causa, che non realizza plusvalenze; il bene è assunto dal beneficiario ai medesimi valori fiscali del dante causa. Tuttavia la neutralità non equivale a esenzione e opera secondo la natura del beneficiario: se il donatario è una società commerciale, l'operazione non resta neutrale per quest'ultima e può generare sopravvenienza attiva.

  • art. 88 d.P.R. n. 917 del 1986

    I proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità nell'esercizio dell'impresa costituiscono sopravvenienze attive tassabili in capo al beneficiario imprenditore o società commerciale.

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    primo comma, lett. h-bis)

    Viene richiamato per spiegare che la continuità dei valori fiscali comporta tassazione delle plusvalenze latenti al momento di successive vicende realizzative del bene o dell'azienda.

  • art. 170 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla contribuente, ma la Corte non lo considera dirimente nella fattispecie decisa.

  • art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990

    Richiamato dalla CTR e ritenuto non pertinente perché riferito ai tributi ipotecari e catastali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dall'Agenzia nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Il trasferimento gratuito di azienda da imprenditore individuale è fiscalmente neutrale per il dante causa ai sensi dell'art. 58 t.u.i.r., ma tale neutralità non si traduce in un'esenzione assoluta: il bene è trasferito al beneficiario ai valori fiscali storici e le plusvalenze latenti possono emergere in successive operazioni realizzative.
  • La disciplina di favore dell'art. 58 t.u.i.r. va letta in rapporto alla natura del donatario: se il beneficiario è una società commerciale o un ente commerciale, la liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa integra sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), t.u.i.r.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti societari vige coincidenza tra sfera soggettiva e sfera imprenditoriale; perciò qualsiasi attribuzione patrimoniale gratuita ricevuta da tali soggetti va normalmente valutata come componente reddituale dell'impresa.
  • Norme agevolative previste per altri tributi o per finalità diverse non possono essere automaticamente estese alla determinazione del reddito d'impresa, se la disciplina fiscale applicabile al caso concreto è diversa e specifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.