Cassazione Civile, Ordinanza n. 37775/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda volta a far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con la società cooperativa resistente, ritenendo non provata la subordinazione. Con il primo motivo denunciava, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa/contraddittoria motivazione sulla subordinazione; con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 345 c.p.c. per omesso esame di documentazione ritenuta essenziale; con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 291 c.p.c. per la mancata comparizione del convenuto, che a suo dire avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della contumacia. La Corte osservava che tutte le censure, pur prospettate come vizi motivazionali, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che non ricorreva alcuna delle ipotesi di vizio motivazionale oggi deducibili ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo la motivazione della sentenza impugnata esistente e non apparente; dall'altro, che le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. non integravano vere violazioni di legge, perché tendevano a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito. Anche le censure sull'art. 345 c.p.c. e sull'art. 291 c.p.c. sono state ritenute, in sostanza, richieste di nuova valutazione in fatto, inammissibili in sede di legittimità. Nulla è stato disposto per le spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese, ed è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; fuori da tale ipotesi resta solo il sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve esistere almeno nel contenuto minimo costituzionale; mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità determinano nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Le anomalie motivazionali estreme si traducono in violazione della norma e nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non se attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.
La violazione si deduce solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi che richiedevano invece valutazione critica; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La censura sull'omesso esame di documentazione viene inammissibilmente usata per ottenere una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
La dedotta violazione, relativa alla mancata comparizione del convenuto, non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione in fatto davanti alla Cassazione.
È il parametro sostanziale invocato per sostenere la subordinazione del rapporto, ma nel caso concreto la relativa prova è stata ritenuta insussistente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È stato escluso che ricorressero i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, con definizione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione complessiva della motivazione o delle prove.
- Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia travalicato i limiti dei poteri officiosi o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possedevano; non sono invece utilizzabili per contestare il peso probatorio assegnato alle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che, pur prospettando errori di diritto o processuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è esistente, non apparente e non radicalmente incomprensibile, non ricorre il vizio motivazionale deducibile in cassazione nei limiti del "minimo costituzionale".
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →