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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20992/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Larosa ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva rigettato il suo gravame avverso l'ordine di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonostante fosse già in corso di esecuzione la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione ai rapporti tra sorveglianza speciale e libertà vigilata (artt. 13 e 15 d.lgs. 159/2011) e vizio di motivazione sulla persistente pericolosità sociale valutata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse errato nell'elaborare una "scala di gradazione" fra misure sostituendo l'interpretazione testuale delle norme; la Corte ha chiarito che, se la libertà vigilata è già in esecuzione, l'art. 13 d.lgs. 159/2011 dispone la cessazione degli effetti della sorveglianza speciale applicata successivamente, mentre l'art. 15 comma 2 disciplina un diverso caso (quando è l'obbligo di soggiorno ad essere già in corso e la libertà vigilata si applica dopo la sua cessazione). Conseguentemente la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 13

    quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti

    L'art. 13 impone che, se la libertà vigilata è in esecuzione, la sorveglianza speciale applicata successivamente non produca effetti (cessano gli effetti della prevenzione). Pertanto l'esecuzione della sorveglianza speciale non può essere attivata simultaneamente alla libertà vigilata in corso.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 15, comma 2

    Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

    L'art. 15, comma 2, disciplina il caso diverso in cui sia già in corso l'obbligo di soggiorno: la libertà vigilata, se disposta, decorre dopo la cessazione dell'obbligo di soggiorno, garantendo continuità esecutiva della misura in atto. Non va confuso con l'ipotesi regolata dall'art. 13.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 14, comma 2‑ter

    Il comma 2‑ter dell'art. 14 (introdotto dalla legge n. 161/2017) impone la rivalutazione della pericolosità in caso di significativo intervallo tra la decisione e l'esecuzione della misura di prevenzione; la Corte ne ha richiamato la funzione di verifica prognostica prima di procedere all'esecuzione della prevenzione, soprattutto se è in corso altra misura (libertà vigilata).

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorrente l'ha invocata per censurare l'interpretazione normativa della Corte territoriale in materia di misure.

  • art. 41‑bis ord. pen. (richiamato nel testo)

    Richiamato per contestualizzare il profilo di collegamento del prevenuto con il regime detentivo speciale (indicatore della gravità dei legami con contesti criminali), ma non oggetto diretto della decisione di cassazione sul punto esecutivo tra misure.

Massime di principio

  • Se la misura di sicurezza della libertà vigilata è già in corso di esecuzione, una successiva misura di prevenzione come la sorveglianza speciale non può essere eseguita simultaneamente: la sorveglianza speciale, se emessa, cessa di produrre effetti (art. 13 d.lgs. 159/2011).
  • L'art. 15, comma 2, regola un'ipotesi diversa: quando è già in corso l'obbligo di soggiorno, la libertà vigilata, se disposta, decorre solo dopo la cessazione dell'obbligo di soggiorno; non può essere usata per sovvertire l'effetto dell'art. 13.
  • Le misure di sicurezza (legate all'esecuzione della pena e al trattamento rieducativo) e le misure di prevenzione possono essere applicate alla stessa persona, ma devono prevalere le regole testuali e sistematiche sulle "scale di gravità" inventate dal giudice: l'esecuzione non può essere disposta in violazione dell'articolazione normativa degli artt. 13 e 15.
  • In presenza di un significativo ritardo tra la decisione di applicazione della misura di prevenzione e la sua esecuzione, il giudice deve procedere a una nuova e attuale valutazione della pericolosità sociale (art. 14, comma 2‑ter); l'esito di tale rivalutazione può influire sull'opportunità di far decorrere o meno la misura.
  • Se un giudice di merito omette di sospendere o motivare adeguatamente la mancata sospensione della sorveglianza speciale quando è in corso la libertà vigilata, la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame.
  • In casi simili il difensore dovrebbe sollevare specificamente l'obiezione di esecuzione simultanea vietata dall'art. 13 e chiedere la rivalutazione della pericolosità alla luce dell'art. 14, comma 2‑ter; il giudice d'appello deve motivare la scelta di non attendere la conclusione della misura in corso.

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