Cassazione Civile, Ordinanza n. 25876/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
La controversia nasce da alcune affermazioni pubbliche rese da un componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura al termine di un convegno svoltosi in un contesto pubblico, in presenza di magistrati e avvocati, sulle capacità professionali di un magistrato che aspirava a un incarico direttivo. Il magistrato aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione; il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile la speciale causa di non punibilità prevista per le opinioni espresse dai componenti del CSM nell'esercizio delle loro funzioni. La corte d'appello, riformando, aveva escluso l'esimente perché le dichiarazioni non erano state rese nel corso di una discussione consiliare né erano funzionalmente collegate all'esercizio del voto, ma in un contesto estraneo al plenum, e aveva quindi condannato il convenuto al risarcimento equitativo di euro 15.000 per lesione della reputazione professionale. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione delle regole sul giudicato interno e sulle impugnazioni incidentali, sostenendo che non si fosse formato alcun giudicato sull'accertamento del fatto illecito; 2) violazione dell'art. 32-bis l. n. 195/1958 e vizio di motivazione, per avere la corte d'appello negato l'esimente nonostante le dichiarazioni fossero, secondo il ricorrente, riferibili alla funzione consiliare e al futuro voto; 3) violazione delle norme sulla diffamazione e sul risarcimento del danno, censurando la liquidazione equitativa per asserita mancanza di prova del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello aveva correttamente ravvisato un giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito, distinto dalla questione dell'esimente, perché il capo di sentenza di primo grado relativo all'accertamento del fatto diffamatorio non era stato investito da specifica impugnazione; ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, confermando che la speciale guarentigia del componente del CSM opera solo per opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e in stretto collegamento contenutistico con l'oggetto della discussione consiliare, mentre non copre dichiarazioni rese in un convegno pubblico, in luogo e tempo estranei al contesto consiliare; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione professionale è valutazione di merito, sorretta da motivazione non apparente, e che la prova del danno conseguenza può essere fornita anche per presunzioni e notorio. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
richiamato in tema di giudicato interno, quale parametro per verificare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del capo di sentenza
citato sia in tema di valutazione delle prove sia in relazione alla censura di motivazione e alla liquidazione equitativa del danno
richiamato tra le norme denunciate e nel contesto dei limiti al sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria
richiamato dal ricorrente in tema di impugnazioni incidentali
richiamato dal ricorrente in tema di impugnazioni incidentali tardive
richiamato in relazione alla riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite
richiamato per escludere il rilievo officioso in appello di eccezioni coperte da giudicato interno e per delimitare il potere del giudice d'appello
richiamato quale fondamento del giudicato interno formatosi sulla statuizione non impugnata
norma richiamata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione proposti
richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente
richiamato per la censura di motivazione della sentenza di merito
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza
richiamato come base della doglianza sulla diffamazione
richiamato quale norma generale sull'illecito aquiliano e sul risarcimento del danno ingiusto
richiamato quale base del risarcimento del danno non patrimoniale
disciplinato come esimente che rende non punibili, anche sul piano civile, le opinioni espresse dai componenti del CSM nell'esercizio delle funzioni e concernenti l'oggetto della discussione
art. 5 l. n. 1/1981
richiamato come norma che ha inserito l'art. 32-bis nella legge istitutiva del CSM
richiamato come fonte del potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa
richiamato per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano
evocato dal ricorrente con riferimento alle presunzioni semplici nella prova del danno
evocato dal ricorrente con riferimento ai requisiti delle presunzioni semplici
art. 46 reg. C.S.M. 6 aprile 1988
richiamato per sottolineare le attribuzioni dei componenti del CSM nella richiesta di inserimento di argomenti all'ordine del giorno
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione di primo grado che abbia autonomamente deciso un capo della controversia, anche se logicamente collegato ad altri capi, e la sua rimozione richiede una specifica impugnazione; la mera riproposizione delle difese non è sufficiente quando la questione sia stata già decisa espressamente o implicitamente.
- La speciale esimente prevista per le opinioni dei componenti del CSM opera solo se sussiste un collegamento funzionale e contenutistico tra l'opinione espressa e l'oggetto della discussione consiliare, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e in stretta connessione con il voto; non basta che la dichiarazione riguardi, in astratto, temi di interesse del Consiglio.
- Le dichiarazioni rese fuori dal contesto consiliare, in un diverso luogo e momento e davanti a soggetti estranei al plenum o alle commissioni, non sono coperte dalla guarentigia e possono integrare responsabilità civile da diffamazione se lesive della reputazione altrui.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare il merito della valutazione probatoria o della liquidazione equitativa del danno sotto la veste di violazione di legge o motivazione apparente, quando la sentenza impugnata rechi una motivazione non inesistente o non meramente apparente.
- Il danno da lesione della reputazione non è in re ipsa: la sua esistenza e quantificazione possono essere desunte anche da presunzioni, notorio e dalle circostanze concrete dell'offesa, tenendo conto della gravità dell'illecito, della posizione professionale del danneggiato e della diffusione dell'offesa.
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